Le copie informatiche estratte dal fascicolo digitale equivalgono all’originale anche se prive di firma del cancelliere.
Queste le parole della suprema Corte di Cassazione che, con l’ordinanza numero 93, resa dalla prima sezione Civile il 7 gennaio 2020, ha ribadito un ormai granitico orientamento giurisprudenziale.
La Corte precisa inoltre che tale disposizione è applicabile all’intero contenuto del fascicolo informatico e per tutti gli atti digitalizzati.
Nel caso in esame la Coorte d’Appello di Potenza, su istanza di un cittadino Nigeriano richiedente asilo, con sentenza del 288/2017 aveva dichiarato inammissibile il proposto appello poiché presentato oltre il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione dell’ordinanza.
Alla base del ricorso proposto innanzi alla suprema Corte di Cassazione, il ricorrente sosteneva la tesi per cui, il provvedimento comunicato sarebbe stato nullo, poiché privo della firma digitale del cancelliere. Conseguenza diretta sarebbe stata pertanto la nullità dell’ordinanza e la proponibilità dell’appello entro il termine di sei mesi ai sensi dell’art. 327 c.p.c..
Il ricorrente adduceva altresì che ai sensi dell’art. 133 c.p.c, la comunicazione da parte del cancelliere del testo integrale del provvedimento non era idonea a far decorrere il termine di impugnazione di cui all’art. 325 c.p.c..
Ebbene, in linea con numerose precedenti decisioni, la Suprema Corte ha rigettato il proposto ricorso sottolineando che, le copie informatiche digitali equivalgono all’originale anche se prive della firma del cancelliere e che tale disposizione, come si desume dal testo letterario della norma, è applicabile a tutti gli atti digitalizzati e all’intero contenuto del fascicolo telematico.
Il principio esposto ha la sua fonte nell’art.16bis, comma 9bis, del D.L. n 179/2012 (convertito in L 221/2012); Ai sensi della citata norma infatti: “le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale”.
La Corte di Cassazione ha pertanto rigettato il ricorso proposto poiché infondato ribadendo che non è affetto da nullità l’ordinanza emessa dal tribunale, comunicata a mezzo pec anche se priva della firma del cancelliere. Resta pertanto applicabile nel caso in esame, il termine breve di 30 giorni per la proponibilità dell’Appello.
Cass., Sez. I, Ord., 7 gennaio 2020, n. 93Andrea Romaldo – a.romaldo@lascalaw.com
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