24.07.2020 Icon

Valida l’azione revocatoria contro l’atto istitutivo del trust

Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha ritenuto valida l’azione revocatoria proposta contro l’atto istitutivo del trust ma non contro i successivi atti dispositivi, posto che l’inefficacia della costituzione del trust trascina con sé anche i successivi atti di disposizione dei beni conferiti.

Il caso esaminato dalla Suprema Corte prende le mosse dall’esperimento dell’azione revocatoria da parte della Banca creditrice nei confronti dell’atto con cui due coniugi avevano istituito un trust, finalizzato alla segregazione del patrimonio familiare.

In particolare, i coniugi convenuti in giudizio dall’Istituto di credito contestavano l’assoggettabilità a revocatoria dell’atto istitutivo di trust, il quale, di per sé, non sarebbe ancora idoneo ad incidere sulla garanzia dei creditori.

Infatti, l’azione revocatoria sarebbe destinata ad investire solo l’atto dispositivo con cui i beni sono trasferiti al fiduciario (trustee) o posti sotto il controllo dello stesso, oppure segregati nel patrimonio del disponente, nell’interesse di un beneficiario.

In realtà, osserva la Corte di Cassazione, nel caso in cui all’istituzione del trust abbia fatto poi seguito l’effettiva intestazione del bene conferito al trustee – secondo quanto accaduto nella fattispecie concretamente in esame – la domanda di revocatoria, rivolta nei confronti dell’atto istitutivo del trust, appare comunque idonea a produrre l’esito di inefficacia (dell’atto dispositivo) a cui propriamente tende la predetta azione.

Diverso sarebbe, invece, se mancasse qualsivoglia atto dispositivo concreto: in questo caso, si fuoriuscirebbe dalla funzione di conservazione patrimoniale tipica dell’azione revocatoria.

La Corte, proseguendo nel ragionamento, ha poi ritenuto sufficiente ricordare che l’atto di trasferimento e intestazione del bene conferito al trustee non risulta essere atto “isolato e autoreferente”, visto che nella “complessa dinamica di un’operazione di trust, lo stesso si pone, per contro, non solo come atto conseguente, ma prima ancora come atto dipendente dall’atto istitutivo”.

Pertanto, respingendo il ricorso proposto dai coniugi, la Suprema Corte ha statuito come l’inefficacia dell’atto istitutivo, prodotta dall’esito vittorioso di un’azione revocatoria, rechi con sé, dunque, pure l’inefficacia dell’atto dispositivo. La domanda di revoca dell’atto istitutivo viene, in altri termini, a colpire il fenomeno del trust sin dalla sua radice, travolgendo l’esistenza degli atti dispositivi successivi.

Cass.,  Sez. III, 6 luglio 2020, n. 13883Valentina Zamberlan – v.zamberlan@lascalaw.com

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