29.11.2019 Icon

Vado a stare da papà

La disgregazione dell’unione matrimoniale comporta modifiche non di poco conto nella vita dei figli, costretti spesso a fastidiosi pellegrinaggi da una casa all’altra. Proprio al fine di salvaguardare l’interesse morale e materiale del minore, garantendogli un’irrinunciabile stabilità esistenziale, il giudice può optare per un regime di collocamento prevalente presso un genitore.

In tale evenienza, la valutazione, di tipo prognostico, che il giudice opera circa la capacità effettiva di ciascun genitore di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione viene formulata “tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione” (Cass. n. 18817 del 23/09/2015).

Ben può accadere, dunque, che, nella considerazione di tutti gli elementi in gioco, sia proprio il padre la figura ritenuta maggiormente idonea ad assicurare al figlio una maggiore stabilità emotiva, educativa ed affettiva. In particolare, nel caso di cui alla recentissima ordinanza n. 30191/2019, depositata il 20 novembre 2019, la Cassazione ha individuato nel padre il genitore maggiormente in grado di garantire alla minore coinvolta quel senso di sicurezza e continuità già fortemente minato dalla conflittualità famigliare.

Con la sentenza in commento la Cassazione ha dunque escluso quella sorta di automatismo che vede la madre prioritaria nel regime di collocamento prevalente, sottolineando come, invece, sia necessario e fondamentale valutare tutti gli elementi posti dalla situazione in concreto.

Cass., Sez. I Civ., 20 novembre 2019, ordinanza n. 30191Federica Vitucci – f.vitucci@lascalaw.com

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