Tribunale Torino, 7 maggio 2013, n. 2989 (leggi la sentenza per esteso)
Il Tribunale di Torino è recentemente intervenuto su uno specifico caso di concorrenza sleale riguardante l’utilizzo da parte di un’impresa di moduli e formulari contrattuali ideati e utilizzati da una concorrente.
In particolare il Giudice ha ritenuto non legittima «La copiatura sistematica della modulistica di un’impresa concorrente» giudicandola «sufficiente ad integrare gli estremi di un atto di concorrenza sleale parassitaria ex art 2598 n. 3 c.c., in quanto si presume che l’autore di tale condotta acquisisca un vantaggio competitivo sul mercato, facendo proprio il frutto delle esperienze commerciali maturate nel tempo dalla concorrente».
In altri termini, ancorché fosse escluso che il pubblico dei consumatori potesse confondere le due aziende (il ché avrebbe costituito un ulteriore profilo di concorrenza sleale), non v’è dubbio che l’azienda in contraffazione ha sistematicamente sfruttato il lavoro e la creatività della concorrente per guadagnare credito e fette di mercato, o quanto meno per agevolare il proprio lavoro.
Le comuni regole della correttezza professionale (richiamate dall’art. 2598 n.3 c.c.) avrebbero imposto che l’azienda condannata si rivolgesse alla concorrente per chiedere una autorizzazione (licenza) per l’uso della modulistica o, in alternativa, ne elaborasse una sua originale.
30 aprile 2014
(Francesco Rampone – f.rampone@lascalaw.com)