Sottoponiamo all’attenzione dei nostri lettori, una recentissima pronuncia del Tribunale di Monza che, fra le diverse tematiche trattate, tocca anche quella relativa all’addebito di interessi in misura usuraria, con particolare riferimento alla relativa metodologia di calcolo.
In particolare, il giudice di prime cure ha evidenziato l’inattendibilità dei conteggi operati dal consulente di parte nella perizia allegata all’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e fondanti le pretese versola banca convenuta. Detti conteggi, si legge in sentenza, utilizzano “formule di calcolo diverse rispetto a quella contenuta nelle Istruzioni della Banca d’Italia”.
Pur prendendo atto dei precedenti giurisprudenziali in argomento (in particolare in sede penale), secondo cui dette Istruzioni non costituirebbero fonte di diritto e potrebbero essere disapplicate dal giudice, il Tribunale di Monza ha ritenuto di condividere l’orientamento (consolidato) del Tribunale di Milano (tra cui sentenza n. 7234 del 03.06.2014) che a dette Istruzioni ha riconosciuto “natura di norme tecniche autorizzate”.
Il magistrato testualmente ha affermato che “ se è pur vero che il giudice non sia vincolato al rispetto delle Istruzioni della Banca d’Italia quali fonti di diritto, tuttavia, occorre considerare che, tenuto conto della complessiva struttura della disciplina antiusura e del peculiare ruolo in essa attribuito a dette Istruzioni, un eventuale calcolo del TEG applicato di volta in volta secondo differenti formule matematiche,oppure computando oneri diversi, rispetto a quanto indicato da Banca d’Italia, rischierebbe di compromettere la certezza della normativa di settore e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie, con ulteriori conseguenze negative circa la possibilità degli operatori economici di effettuare ponderate e consapevoli scelte contrattuali e di mercato.
La pronuncia in commento si inserisce, pertanto, nel solco dell’ormai copiosa giurisprudenza che afferma l’inammissibilità, in tema di verifica dell’usurarietà di un contratto bancario, dell’utilizzo di formule differenti da quelle dell’Organo di Vigilanza.
Tribunale Monza, 20 luglio 2016, n. 2205