Trib. Palermo, 27 gennaio 2016, n. 502 (leggi la sentenza)
E’ quanto affermato dal Tribunale di Palermo con la recentissima sentenza n. 502 del 27.01.2016, intervenuta a definizione di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso nei confronti di una società finanziaria cliente dello studio.
La ragione, spiega il Giudice adito, risiede nella seguente circostanza: laddove si contesti l’applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla L n. 108/96, vi è l’onere “nella specie non adeguatamente assolto, di indicare specificamente oltre che la misura, anche i modi e i tempi del superamento dello specifico tasso soglia rilevante e ciò mediante la produzione di decreti ministeriali previsti dalla predetta legge e delle rilevazioni della Banca d’Italia”.
La pronuncia in esame si inserisce nel solco già tracciato dalla giurisprudenza di merito (cfr., tra le tante: Trib. Napoli, 17.06.2014; Trib. Latina, 28.08.2013; Trib. Ferrara, 5.12.2013; Trib. Velletri 10.11.2015) e dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass, 26.06.2001, n. 8742 e Cass. SS.UU, 29.04.2009, n. 9941), secondo la quale la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali rende inapplicabile il principio “iura novit curia” di cui all’art. 113 c.p.c.; principio, questo, da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell’art. 1 delle preleggi, che, come noto, non comprende i Decreti Ministeriali tra le fonti del diritto.
Il che, proprio come precisato dal Tribunale di Palermo, non può che portare ad una conclusione: “la genericità della contestazione de qua, sfornita di idoneo supporto probatorio, ha precluso, ad avviso di codesto Decidente, l’ammissione di una consulenza tecnica, che avrebbe finito per esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume violato. Da ciò consegue il rigetto dell’opposizione proposta e per l’effetto la conferma del decreto ingiuntivo”.
12 febbraio 2016