Il Tribunale di Catania offre degli spunti interessanti in tema di onere della prova e usura, chiarendo quale sia l’onere processuale del consumatore che intende opporre un decreto ingiuntivo.
La pronuncia rafforza l’orientamento giurisprudenziale secondo cui le contestazioni processuali devono essere specifiche e tempestive, nel senso che devono essere formulate nella prima difesa utile.
Il Giudice ricorda che l’impianto processuale delineato dal codice di rito fissa un iter ben preciso in cui le parti sopportano l’onere di contestare e prendere posizione sulle avverse difese in maniera tempestiva: “ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e di prova), l’altra ha l’onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte dal relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull’andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata”.
Il Tribunale si sofferma inoltre in tema di usura, affermando che la contestazione volta ad accertare la natura usuraria dei tassi di interesse deve fondarsi su elementi documentali ben precisi, tra cui i decreti ministeriali che fissano il tasso soglia.
E infatti, per costante giurisprudenza, l’art. 113 c.p.c. preclude al Giudice di conoscere d’ufficio il contenuto dei decreti ministeriali che, dunque, debbono essere depositati in atti dalla parte che ne ha interesse, posto che non rientrano tra le fonti del diritto (cfr. Cass. sez. un., 29 aprile 2009, n. 9941).
Sul punto, il Giudice chiarisce che la produzione dei decreti ministeriali non può avvenire oltre la seconda memoria 183 c.p.c. e che il deposito eseguito con la comparsa conclusionale è tardivo: “Le produzioni effettuate con la comparsa conclusionale sono palesemente inammissibili per tardività”.
Per le stesse ragioni, la mancata produzione dei decreti ministeriali rende esplorativa la richiesta di CTU contabile poiché suppletiva: “È assolutamente evidente che in tale contesto una eventuale c.t.u. contabile (invero neanche richieste da parte opponente) si appalesa del tutto inammissibile, avendo carattere esclusivamente esplorativo e totalmente sostitutivo dell’onere della probatorio”.
Trib. Catania, Sez. IV, 2 febbraio 2021
Carlo Giambalvo Zilli – c.zilli@lascalaw.com
© RIPRODUZIONE RISERVATA