Con la sentenza n.222 del 7 marzo 2017, il Tribunale di Pistoia, nella persona del Giudice Dott. Carlo Carvisiglia, ha ribadito la necessità di adottare esclusivamente le formule contenute nelle Istruzioni della Banca d’Italia ai fini della verifica dell’eventuale superamento del tasso soglia usura.
Nella fattispecie in esame, la correntista – una società a responsabilità limitata – unitamente ai fideiussori, citava in giudizio un Istituto di credito, al fine di accertare l’illegittimità degli addebiti annotati sul proprio conto corrente.
Specificatamente, parte attrice rilevava – tra i vari motivi – anche l’applicazione di tassi di natura usuraria.
La Banca, costituendosi in giudizio, sosteneva la bontà del proprio operato, contestando, in particolare, le formule matematico-finanziarie utilizzate dal consulente di parte attrice e trasfuse nella perizia depositata dalla correntista.
Il Giudicante, accogliendo la tesi rappresentata dalla banca, ha ritenuto censurabili le motivazioni attoree.
In particolare, Il Dott. Carvisiglia ha rilevato che la correntista, nelle proprie argomentazioni, aveva adottato una formula di calcolo del T.E.G. completamente diversa da quanto puntualmente indicato dalla Banca d’Italia.
Il Giudice proseguiva riconoscendo all’art. 644 c.p. la natura di norma penale parzialmente in bianco. Tale normativa necessita, al fine di addivenire ad una puntuale determinazione della fattispecie delittuosa, del supporto di norme più squisitamente tecniche, rappresentate, nel caso di specie, dalle Istruzioni della Banca d’Italia.
Inoltre, il Giudice ha rilevato che la verifica in tema di tassi usurari attiene, di fatto, al confronto tra il T.E.G. effettivamente applicato al rapporto e il TEGM rilevato mediante i decreti ministeriali.
Pertanto, l’utilizzo di due metodologie di calcolo differenti ne falsificherebbe necessariamente il risultato.
Con tali argomentazioni, dunque, il Tribunale di Pistoia, rigettando in toto le domande mosse dalla correntista, ha condannato quest’ultima alla refusione di tutte le spese di lite.
Giovanni Prestipino – g.prestipino@lascalaw.com
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