10.05.2016 Icon

Usura: inammissibile il ricorso ex art. 696 bis c.p.c.

Lo studio ha recentemente ottenuto un altro provvedimento, conforme all’orientamento che sta ormai divenendo dominante nella giurisprudenza di merito, secondo il quale lo strumento di cui all’art. 696 bis c.p.c. non può essere utilizzato per far accertare l’asserita applicazione di interessi usurari da parte di un istituto di credito.

Nel caso di specie, il cliente lamentava, in relazione a due mutui, l’usurarietà degli interessi e, pertanto, chiedeva procedersi a consulenza tecnica preventiva, onde accertare i presunti crediti derivanti da comportamento illegittimo della banca.

Accogliendo le difese della resistente, il Giudice romano ha osservato che nel caso di cosulenza tecnica preventiva, esperibile anche ai fini dell’accertamento di crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzioni di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito, compito del consulente è esclusivamente quello di verificare e descrivere i fatti controversi tra le parti, spettando invece all’autorità giudiziaria decidere le questioni di diritto e stabilire la rilevanza giuridica dei fatti.

Per tale ragione, non può nominarsi un consulente tecnico ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. per risolvere questioni giuridiche controverse e che richiedano lo svolgimento di un’istruttoria con le forme e le garanzie del procedimento ordinario di cognizione. Analogamente, non può darsi luogo a perizia preventiva qualora la “materia del contendere ha per oggetto la sussistenza stessa dell’inadempimento o del fatto illecito, richiedendo la soluzione di questioni giuridiche complesse o l’accertamento di fatti che esulino dall’ambito delle indagini di natura tecnica, e non già unicamente le conseguenze, da valutarsi secondo un apprezzamento che postula cognizioni unicamente tecniche di tale inadempimento o fatto illecito”.

Partendo da tale premessa, il Giudice Unico ha concluso che “a maggior ragione, siffatte conclusioni valgono anche per il diverso caso, quale quello in esame, in cui non solo è controversa la sussistenza di una condotta inadempiente, ma l’accertamento della responsabilità contrattuale di una parte postula il previo accertamento della contestata validità delle clausole contrattuali che presuppone assorbenti e preliminari valutazioni giuridiche, necessarie al fine della stessa formulazione del quesito”.
Il ricorso, di conseguenza, è stato dichiarato inammissibile, con condanna alla refusione delle spese di lite.

Trib. Roma, ordinanza del 6 maggio 2016Simona Daminellis.daminelli@lascalaw.com