Tribunale di Milano, 3 dicembre 2014
Con sentenza del 3 dicembre 2014, il Tribunale di Milano è tornato a pronunciarsi in materia di usura, affrontano nuovamente il dibattuto tema della sommatoria degli interessi e della soglia degli interessi di mora.
Il provvedimento prende le mosse dalla domanda spiegata dall’utilizzatore di un contratto di leasing, il quale, nel sostenere il superamento del tasso soglia degli interessi moratori, ne ha eccepito l’usurarietà sotto diversi profili.
In via preliminare, l’Organo Giudicante ha posto l’accento sull’empasse giuridica e normativa esistente in materia di interessi di mora, sottolineando “l’incertezza giurisprudenziale in assenza di una previsione legislativa che possa determinare per tali interessi una specifica soglia”.
Ciò posto, il Giudice ha proseguito la propria analisi precisando che, qualora si volesse accedere alla tesi secondo cui “gli interessi di mora debbano essere rispettosi del limite legale”, questo dovrà essere individuato con “i criteri dettati dai decreti trimestrali, con la maggiorazione pari a 2,1 punti percentuali, secondo la stessa Banca d’Italia e la sua nota di chiarimento in materia di applicazione delle legge antiusura del 3.7.13”.
Dopodiché, perfettamente in linea con i precedenti giurisprudenziali del foro ambrosiano, il giudice adito ha ribadito che “la sentenza della Cassazione n. 350/13 non ha mai espresso come principio la sommatoria dei tassi di interessi nella misura in cui il tasso corrispettivo e quello di mora hanno funzione e natura e applicazione del tutto diversi”.
La disamina in punto di diritto, infine, si è conclusa attraverso la concreta operatività del contratto di leasing nella misura in cui “la previsione della cd clausola di salvaguardia evita l’automatico superamento del tasso soglia”.
26 gennaio 2015
Pamela Balducci – p.balducci@lascalaw.com