Tribunale Napoli, 04 giugno 2014 (leggi la sentenza per esteso)
E’ quanto stabilito di recente dal Tribunale Napoli con sentenza del 04 giugno 2014 (Est. Rossi).
La sentenza in commento affronta per la prima volta il problema, evidenziando l’importanza della c.d. clausola di salvaguardia, quale diretta espressione della volontà del mutuante, di escludere che la misura degli interessi di mora applicati in contratto possa superare i limiti consentiti.
E’ stato, pertanto, messo in risalto, una volta per tutte, la piena efficacia di una clausola dal seguente tenore: “in caso di inadempimento, saranno calcolati gli interessi di mora sulle intere rate già scadute ed impagate e sulla quota capitale residua al momento della dichiarazione di decadenza o della risoluzione. Gli interessi di mora saranno calcolati su base annuale, come segue…. e comunque ad un tasso non superiore alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto”.
La clausola testé riportata non è quella sottoposta all’attenzione del Tribunale di Napoli, ma, piuttosto, quella più comunemente impiegata nelle formule contrattuali classiche utilizzato anche dalla nostra Clientela.
E’, dunque, questo il motivo per cui abbiamo deciso di portare all’attenzione dei lettori di iusletter questa importante nuova pronuncia giurisprudenziale, che ci auguriamo delinei il solco di una copiosa giurisprudenza successiva.
1 luglio 2014
(Francesco Concio – f.concio@lascalaw.com)