12.12.2016 Icon

Un Oscar per tutti

Un caso emblematico di volgarizzazione parziale.

Con recente sentenza, la Sez. I della Corte di Cassazione ha chiarito i principi che regolano il fenomeno della volgarizzazione del marchio, ovvero quell’istituto per cui un marchio decade allorché la parola che lo costituisce «è acquisita alla realtà linguistica, in modo da avere perduto ogni collegamento con l’azienda di origine (c.d. spersonalizzazione del marchio)» (Cass. 11 dicembre 1978, n. 5833, caso Cellofan; Cass. 28 novembre 1984, n. 6180, caso Premaman).

In particolare, la Corte ha riconosciuto che la volgarizzazione può essere parziale, potendosi verificare casi (come quello al suo esame) per cui il marchio si volgarizza, ma non in relazione all’ambito dei prodotti e servizi per i quali è stato utilizzato in origine.

Ecco allora che la parola «Oscar» è ormai sì acquisita al linguaggio comune ed è divenuta denominazione generica utilizzata come sinonimo di «premio» o, più estensivamente, di «competizione a premi». Tuttavia, essa, nell’ambito più specifico delle manifestazioni cinematografiche, conserva la forza individualizzante sua tipica riguardante la particolare manifestazione organizzata dall’Academy Of Motion Picture Arts And Sciences nell’ambito della quale vengono assegnate le famose statuette.

Quindi, è libero l’uso della parola «Oscar» nel mondo del calcio, della cucina, dell’imballaggio e della numismatica perfino (tutti casi citati in sentenza), ma resta riservato all’Academy l’uso del segno per contraddistinguere competizioni cinematografiche.

Altro punto degno di nota della sentenza in commento, riguarda la disamina che la Corte compie in ordine alle regole ermeneutiche in caso di successione di leggi nel tempo.

Al tempo in cui, secondo le risultanze istruttorie compiute nelle fasi di merito, è intervenuta la volgarizzazione del marchio «Oscar» (1992 e seguenti), vigeva una versione dell’art. 41 r.d. n. 949 del 1942 (quello, appunto, che prevede la volgarizzazione) il quale, come anche interpretato dalle Sezioni Unite, fondava su basi oggettive l’istituto della volgarizzazione: essa poteva intervenire a prescindere dal comportamento o dall’inerzia del titolare del marchio soggetto a decadenza.

Solo con la direttiva 89/104/Cee è stato modificata la disposizione in parola riconducendo espressamente la volgarizzazione all’attività o inattività del titolare.

Ebbene – argomenta la Corte – avendo la sentenza sulla decadenza di un marchio carattere dichiarativo e non costitutivo (essa ha riguardo all’avvenuta verificazione di fatti in sé stessi sufficienti a determinare il fenomeno giuridico in parola – Cass. 22 maggio 1980, n. 3371), alla fattispecie deve essere applicata la normativa all’epoca vigente con la conseguenza di applicare ad essa la prospettiva oggettiva sopra richiamata ante riforma consacrata dalle Sezioni Unite.

Gli ermellini aggiungono che la sola eccezione per cui si può applicare una ratio interpretativa sopravvenuta, quale ius superveniens a carattere retroattivo, interviene nel caso in cui il fenomeno sub judice sia ancora in evoluzione e non, invece, interamente definito al momento dell’emanazione della nuova disciplina (cfr. es . Cass. 2 luglio 2008, n. 18125; ord. 31 gennaio 2013, n. 2326; v. pure Cass. 24 febbraio 2012, n. 2822).

Si tratta in fondo di fare applicazione dei consolidati principi circa i limiti alla retroattività, come sanciti anche in tema di pronunce di incostituzionalità le quali rendono la norma inefficace ex tunc estendendo l’invalidità a tutti i rapporti giuridici ancora pendenti al momento della decisione, restandone tuttavia esclusi i «rapporti esauriti» (ex multis, Cass. 27 settembre 2013, n. 22256; sez. un.).

Cass. Civ., Sez. I, n. 15027 (leggi la sentenza)Francesco Ramponef.rampone@lascalaw.com

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