03.10.2014 Icon

U.E.: Novità contabili in materia di e-commerce

Il legislatore comunitario è recentemente intervenuto per modificare il sistema impositivo IVA previsto dalla direttiva 2006/112/Ce. Due sono le novità principali introdotte dalla direttiva.

La prima è che a partire dal 1° gennaio 2015 le operazioni cosiddette Tbes (Telecommunication, Broadcasting and Electronic Services) rese da un soggetto passivo Iva (imprenditore o professionista) residente in un paese membro dell’Unione Europea a un consumatore comunitario potranno essere tassate nel paese d’origine applicando l’aliquota e le regole del paese del destinatario del servizio. Tale sistema è denominato «Mini one stop shop», maggiormente noto con l’acronimo di MOSS. Tale regime è, peraltro, facoltativo; la relativa opzione può essere esercitata già dal 1° ottobre 2014 (regolamento Ue 967/2012, par. 21). Per potervi accedere è necessario registrarsi in un portale web che è diventato attivo anch’esso dal 1 ottobre 2014. Le aziende, una volta registrate al portale web dedicato, saranno tenute a trasmettere, per via elettronica, una dichiarazione IVA trimestrale indipendentemente dal fatto che abbiano prestato o meno servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici (se non sono stati forniti servizi nell’UE nel trimestre in questione, il soggetto passivo dovrà presentare una dichiarazione a saldo zero).

La seconda importante novità introdotta dalla direttiva riguarda la differenziazione nella fatturazione dell’e-commerce diretto e l’e-commerce indiretto. Con il primo si intende quello in cui l’oggetto dell’acquisto è un bene immateriale, ovvero un bene che non necessita di un supporto fisico per essere trasferito (ad esempio nei casi in cui si può usufruire del bene tramite il download come il pacchetto Office di Microsoft); con il secondo si intende il commercioelettronicodi un bene materiale, dove, benché la transazione avvenga per via telematica, il cliente necessariamente deve ricevere la merce al proprio domicilio secondo i canali tradizionali, ossia tramite vettore o spedizioniere (come nel caso dei prodotti venduti tramite Amazon o IBS). In altri termini, la differenza tra le due categorie consiste nella distinzione tra il commercio elettronico di un bene immateriale (diretto) e quello di un bene materiale (indiretto).

A differenza di quanto avviene nel commercio elettronico indiretto dove è previsto l’esonero dalla fatturazione (articolo 22 del D.p.r. Iva) e dalla certificazione contabile (articolo 2 del D.p.r. 696/96), nelle operazioni di commercio diretto, invece, diventerà obbligatoria l’emissione della fattura a partire dal 1° gennaio 2015. Di conseguenza, sarà necessario richiedere maggiori informazioni alla clientela (codice fiscale, in primis) per poter adempiere agli obblighi documentali e contabili, con un’evidente penalizzazione rispetto all’altra forma di commercio elettronico.

Per l’effetto, vi sarà sicuramente un allungamento delle procedure di acquisto e si stima anche una percentuale maggiore di abbandoni durante le transazioni; è stato più volte dimostrato e provato come la semplicità di registrazione e la celerità delle operazioni di acquisto siano elementi fondamentali per il successo delle vendite online, soprattutto se si tratta di beni o servizi di modico valore come nel caso in oggetto.

3 ottobre 2014(Franco Pizzabiocca – f.pizzabiocca@lascalaw.com)