12.10.2021 Icon

Tutela frazionata del credito: quando è ammissibile?

Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il principio del divieto di frazionamento processuale del credito, dichiarando legittima la tutela processuale frazionata soltanto se i crediti derivanti dal medesimo rapporto obbligatorio siano esigibili in momenti differenti.

Nel caso in esame, un soggetto adiva in giudizio una Compagnia assicurativa ed altra persona fisica per ottenere la condanna in solido di questi ultimi al risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale.

In primo grado la domanda veniva accolta e, pertanto, la Compagnia assicurativa proponeva appello, all’esito del quale il Tribunale di Brindisi dichiarava improponibile la domanda attorea per violazione del “principio di infrazionabilità dell’azione extracontrattuale” per i danni materiali e personali derivanti dal medesimo fatto illecito.

In particolare, il giudice di secondo grado riteneva che vi fosse stato un abuso dello strumento giudiziale da parte dell’attore, poiché, a fronte di un danno derivante da un unico fatto illecito, riferito tanto alle cose quanto alla persona, aveva proposto due distinte azioni giudiziali con finalità meramente speculative, senza dimostrare la ricorrenza di un interesse oggettivamente valutabile a proporle separatamente

E’ stato così proposto ricorso in cassazione, deciso con l’ordinanza di rigetto in esame che, richiamando la sentenza n. 23726 del 15.11.2007 delle Sezioni Unite, ha specificato che l’applicazione del principio del divieto di frazionamento processuale del credito richiede quale presupposto indefettibile che vi sia un soggetto che, in relazione ad uno stesso rapporto obbligatorio, abbia già maturato una pluralità di diritti di credito nei confronti di un certo debitore e che, nonostante ciò, decida egualmente di azionarli non già in unico procedimento giudiziario, bensì in differenti procedimenti, in tal modo aggravando la posizione del debitore che si vedrà condannato al pagamento delle spese di lite non già di un unico giudizio, bensì di una molteplicità di controversie.

In particolare, secondo la Corte, affinché si possa invocare il menzionato principio del divieto di parcellizzazione processuale del credito, è necessario che il creditore sia già titolare di una pluralità di diritti di credito tutti perfettamente esigibili nel momento in cui sceglie di chiederne la tutela processuale in maniera frammentata; per converso, tale principio non può in alcun modo trovare applicazione ove il creditore, sia pure con riferimento ad un medesimo rapporto obbligatorio, azioni in sede giudiziaria solo ed esclusivamente il singolo credito di cui sia già in quel preciso momento storico divenuto titolare e solo successivamente azioni, sempre in sede giudiziaria, l’ulteriore credito di cui sia divenuto titolare soltanto successivamente.

In virtù di tali principi, dunque, il ricorso è stato rigettato, non avendo l’attore dimostrato l’interesse soggettivo al frazionamento della domanda.

Cass., Sez. VI, Ord., 20 settembre 2021, n. 25413

Mirko La Cara – m.lacara@lascalaw.com

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