14.02.2018 Icon

Trapani sposa la tesi milanese: i termini per mediare non sono perentori

La questione afferente la perentorietà, o meno, del termine per l’attivazione della mediazione delegata è, come noto, questione spesso al vaglio dei giudici di merito.

Uno degli ultimi arresti giunge dalla Sicilia, precisamente dal Tribunale di Trapani che, proprio nei giorni scorsi, ha affermato che “la presentazione della domanda di mediazione successivamente al termine di quindici giorni assegnato dal giudice non consentirebbe di ritenere operante la sanzione di improcedibilità invece prevista per il mancato esperimento del tentativo di mediazione, dovendosi dare prevalenza all’effetto sostanziale dello svolgimento del procedimento”.

Il magistrato, chiamato ad esprimersi a fronte dell’eccezione sollevata da parte convenuta circa l’improcedibilità del procedimento per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione  – per inciso, trattasi di contenzioso in materia bancaria nel quale l’Istituto di credito era stato chiamato in giudizio – ha dichiarato espressamente “di sposare” l’orientamento esegetico seguito dalla Corte di Appello di Milano (cfr. sentenza 24.5.2017), secondo il quale  “il termine di quindici giorni non appare corrispondere a un termine processuale cui applicare il disposto di cui all’art. 154 c.p.c.. … Difatti il procedimento di mediazione costituisce una parentesi (giustappunto un’alternativa) del procedimento ordinario, e non può ritenersi come un’appendice di quest’ultimo, certamente sottoposto a più rigorose regole endoprocessuali”.

Il ragionamento operato dal giudice – le cui conclusioni convergono con quelle della recente sentenza meneghina – muovono da un’attenta analisi dei due contrapposti indirizzi giurisprudenziali, l’uno che propende per la perentorietà del termine e l’altro per l’ordinatorietà.

A supporto di quest’ultimo filone, il Tribunale siciliano richiama anche l’argomento secondo il quale “ non essendo la domanda di mediazione un atto del processo, “predicare la perentorietà del termine per la sua presentazione è fuori luogo” (cfr., in tal senso, Trib. Roma, 14.07.2016, n. 14185), per cui la disciplina dello stesso non è riconducibile al regime di cui all’art. 152 c.p.c.”

In conclusione, pertanto, il giudice unico, nello “sposare” la tesi milanese, ha ritenuto più corretto “ritenere che il termine di quindici giorni assegnato dal giudice e finalizzato alla presentazione della domanda di mediazione non possa considerarsi di carattere perentorio, in quanto – stante l’inequivoca previsione di cui all’art. 152 c.p.c. – manca un’espressa previsione legale di perentorietà del termine.”

L’eccezione di improcedibilità sollevata è stata per l’effetto rigettata, con nuovo termine per ri-attivare la mediazione.

Tribunale di Trapani, 06 febbraio 2018, n. 128 (leggi la sentenza)

Paola Maccarrone – p.maccarrone@lascalaw.com

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