Il Tribunale di Nola torna a far chiarezza sul dibattuto tema relativo all’onere probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed, in particolar modo, sulla prova relativa al superamento del tasso soglia usura.
Ebbene, bisogna premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla sola verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto stesso, ma si estende all’accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione.
In questa logica il Tribunale Campano, conformandosi all’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte (cfr. Cass. SS.UU. N. 13533/2001 e Cass. Civ. n. 982/2002) ha stabilito che “il creditore, sia che agisca per l’adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziare o legale del suo diritto, e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento”
In merito a quanto detto, relativamente al superamento del tasso soglia usura è, dunque, l’attore a dover dar prova di tale circostanza allegando i decreti ministeriali determinativi del tasso soglia.
Difatti, il Tribunale di Nola, circa le doglianze in tema di usura ha così deciso “devono ritenersi infondate anch’esse, come, d’altronde rilevato dalla difesa dell’opposta, non avendo gli opponenti prodotto i decreti ministeriali determinativi del tasso soglia, applicabili ratione temporis al caso di specie, che essi avevano l’onere di produrre.”
In conclusione, è il debitore a dover dar prova di tutte le circostanze che portano ad una modifica del diritto di credito azionato in via monitoria.
Trib. Nola, Sez. I, 5 agosto 2020, n. 1172
Cesare Guglielmini – c.guglielmini@lascalaw.com
© RIPRODUZIONE RISERVATA