31.10.2019 Icon

Titolare effettivo secondo la V Direttiva Antiriciclaggio e best practices del Gruppo d’Azione Finanziaria

Tra le tematiche di cui si è discusso ieri nel Convegno organizzato da Diritto Bancario in tema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo non poteva mancare quello connesso alla identificazione del titolare effettivo del rapporto (o dell’operazione).

Sul beneficial owner è, del resto, tornato sia il legislatore italiano, con il D.Lgs. 125 del 4 ottobre 2019 di recepimento della c.d. V Direttiva Antiriciclaggio (il cui testo è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 26 ottobre) sia il Gruppo d’Azione Finanziaria – Financial Action Task Force (“GAFI – FATF”) che ha pubblicato (il 24 ottobre 2019) un documento contenente le best practices” in tema di titolarità effettiva delle persone giuridiche (di seguito, il “Documento”).

Il Documento mira a fornire delle soluzioni, formulate sulla base di casi ed esempi dalle migliori prassi, in tema di trasparenza e titolarità effettiva delle persone giuridiche. Gli Stati membri, infatti, sono tenuti ad adottare misure atte a prevenire l’utilizzo di persone giuridiche per finalità di riciclaggio di denaro e/o finanziamento del terrorismo. A tal riguardo, i medesimi devono garantire che informazioni adeguate, accurate ed aggiornate sul titolare effettivo e sul controllo delle persone giuridiche siano rese disponibili o accessibili tempestivamente alle autorità competenti, secondo la raccomandazione n. 34 fornita dal GAFI – FATF stesso.

L’analisi condotta dal Gruppo d’Azione Finanziaria mostra che le giurisdizioni che adottano un solo approccio sono meno efficaci nel garantire che le autorità competenti possano ottenere tempestivamente informazioni aggiornate. Invece, un approccio “multi-pronged”, “su più fronti”, che prenda in considerazione diverse fonti di informazioni, è spesso più efficace nella prevenzione dell’utilizzo di persone giuridiche per scopi criminali e nell’implementazione delle misure che rendono sufficientemente trasparente la titolarità effettiva delle stesse.

Il GAFI – FATF afferma che la diversificazione delle fonti attinte incrementa la trasparenza e l’accesso alle informazioni, nonché consente di mitigare il rischio di utilizzare una fonte non attendibile. Attraverso l’adozione di un approccio su più fronti, infatti, le autorità competenti possono avere accesso alle informazioni sui titolari effettivi da più fonti. Le medesime possono, altresì, verificare l’attendibilità delle informazioni tramite un controllo incrociato delle fonti.

Nel Documento, inoltre, viene evidenziato come un tale approccio renda più facile anche per i soggetti obbligati, ai sensi della normativa antiriciclaggio, individuare eventuali errori circa l’identificazione del titolare effettivo, attingendo a differenti registri e richiedendo informazioni a diverse fonti. Tale circostanza comporterà, infatti, che i soggetti obbligati dovranno chiedere chiarimenti alle società e, se necessario, comunicare le attività sospette alle autorità competenti.

Il Gruppo d’Azione Finanziaria individua, altresì, le caratteristiche che un sistema di identificazione della titolarità effettiva deve possedere per essere efficace:

  1. – risk assessment adeguato;
  2. – adeguatezza, accuratezza e tempestivitàdelle informazioni sul titolare affettivo, attraverso (i) l’obbligo di verificare e monitorare l’accuratezza delle informazioni, (ii) utilizzo di registri o piattaforme di dati ulteriori rispetto al registro delle imprese, (iii) interazione continua con le società e con i soggetti che fanno le segnalazioni, nonché con il registro delle imprese, (iv) controlli e verifiche utilizzare diversi strumenti, (v) misure rafforzate per le società e gli enti con sede in paesi terzi, (vi) autorità compenti nel contratto al riciclaggio e finanziamento al terrorismo dotate di risorse adeguate, (vii) utilizzo di tecnologia che faciliti i controlli e le verifiche;
  3. – accesso da parte delle autorità compenti;
  4. – divieto o immobilizzo di azioni al portatore o certificati azionari al portatore;
  5. – sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

Infine, il Documento fornisce suggerimenti per garantire alle autorità competenti l’accesso a informazioni sulla titolarità effettiva delle società e degli enti esteri.

Isabella Frisoni – i.frisoni@lascalaw.com

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