Prosegue inesorabile il duro braccio di ferro tra quella parte della giurisprudenza che sostiene la tesi dell’indeterminatezza dell’oggetto del finanziamento finalizzato all’acquisto di un certificato di associazione, che attribuisce al titolare un diritto di godimento su un bene immobile in time sharing, e la parte che esclude invece tale tesi nel caso in cui il contratto di prestito rimandi, per la descrizione del servizio, al contratto collegato.
In quest’ultima direzione anche la recentissima sentenza n. 20579, pubblicata il 05 giugno 2017 ed ottenuta dal nostro Studio avanti il Tribunale di Bologna.
In particolare, il Tribunale petroniano ha ritenuto che la semplice dicitura “Club Cala Pì” fosse da ritenersi più che sufficiente ai fini della determinatezza del servizio finanziato.
La ragione, spiega il Tribunale felsineo, risiede nella circostanza che nel caso in esame non si trattava di una multiproprietà vera e propria, bensì di un contratto di associazione atipica effettuata mediante l’acquisto del relativo certificato di partecipazione.
In buona sostanza, versando il prezzo, ossia la relativa quota associativa, l’associato poteva esigere, annualmente, di alloggiare in uno qualsiasi degli appartamenti corrispondenti alla tipologia specificamente indicata nel contratto di acquisto, sito in un determinato complesso turistico, godendo ed usufruendo, inoltre, di tutti i servizi accessori.
Per questa ragione, il semplice richiamo in contratto al “Club Cala Pì” è stato ritenuto più che sufficiente ai fini della determinatezza del servizio finanziato ai sensi dell’art. 124, co. 3, T.U.B., vigente all’epoca di sottoscrizione del contratto di prestito finalizzato.
Trib. di Bologna, Sez. IV Civile, 5 giugno 2017, n. 20579
Francesco Concio – f.concio@lascalaw.com
© RIPRODUZIONE RISERVATA