28.03.2019 Icon

Termine perentorio per l’istanza di assegnazione

Il creditore che abbia intenzione di presentare istanza di assegnazione deve perentoriamente rispettare il termine di 10 giorni prima della data di vendita, così come sancito dall’art. 588 c.p.c.

La sentenza resa dal Tribunale di Palermo il 25 gennaio scorso, affronta la questione molto dibattuta circa la perentorietà del termine previsto dall’art. 588 c.p.c. Nel corso del tempo, infatti, Dottrina e Giurisprudenza si sono sovente chiesti se il termine di 10 giorni prima della data di vendita entro il quale il creditore debba presentare istanza di assegnazione, vada considerato meramente ordinatorio o, invece, perentorio.

Tale dibattito, a parere del Tribunale siciliano, aveva ragion d’essere nel periodo antecedente alle riforme apportate dal D.L. 83/2015 e D.L. 59/2016 che, pur confermando la natura residuale dell’assegnazione rispetto alla vendita e il “concorso successivo” esistente fra i due istituti, hanno anticipato il momento di presentazione dell’istanza di assegnazione che non avviene più – come accadeva prima del 2005 – solo dopo l’incanto deserto, ma prima di quest’ultimo.

Le riforme, dunque, con lo scopo di accelerare il processo dell’esecuzione, hanno voluto anticipare la soluzione alternativa nel caso in cui la vendita abbia esito negativo e, in tale ottica, non avrebbe senso fissare un termine che non sia perentorio. Inoltre, il Tribunale di Palermo evidenzia la ratio e la motivazione esistenti dietro al termine ex art. 588 c.p.c.

Si ritiene, infatti, che tale termine a ritroso rispetto alla vendita persegua la funzione di rendere l’istanza di assegnazione conoscibile ai potenziali offerenti.

In questo modo, quindi, sarebbe anche garantito il diritto del presentatore dell’offerta minima ex art. 372, comma 3, c.p.c. che, sapendo dell’esistenza dell’istanza di assegnazione, potrebbe decidere, sia di confermare l’offerta minima con la consapevolezza di una mancata aggiudicazione, sia di presentare un’offerta pari o superiore a quella presentata dal creditore aspirante assegnatario, assicurando, così, un maggior ricavo alla procedura.

Per questo, il Tribunale ha rigettato l’opposizione proposta ex art. 617 c.p.c. da una creditrice intervenuta, nonché ex coniuge dell’esecutato e assegnataria del bene pignorato quale casa familiare, la quale aveva presentato istanza tardiva di assegnazione, essendo stata depositata solo 5 giorni prima della data di fissata per la vendita, non rispettando, così, il termine di cui all’art. 588 c.p.c.

Il giudicante, dunque, aderendo alla tesi portata avanti dalle Sezioni Unite della Cassazione, secondo la quale, anche laddove un termine non sia qualificato espressamente come perentorio, possa comunque essere considerato tale in base alla funzione da questo ricoperta, ha considerato inammissibile l’istanza di assegnazione presentata oltre il termine di 10 giorni dalla data di vendita, con conseguente validità dell’aggiudicazione anche se avvenuta ad un prezzo inferiore a quello offerto dalla creditrice istante.

Il Tribunale di Palermo, con la sentenza in commento ha, altresì, ribadito un principio fondamentale nei casi di opposizione ex art. 617 c.p.c. e cioè, che l’opponente deve indicare e provare di aver subito dal provvedimento impugnato, un pregiudizio sostanziale, concreto ed attuale, richiamando le pronunce della Cassazione relative a tale questione.

Nel caso di specie, la ricorrente, essendo creditrice e non esecutata, in alternativa alla istanza di assegnazione ormai perenta, avrebbe avuto l’opportunità di partecipare come offerente al procedimento di vendita, versando l’adeguata cauzione.

Ugualmente non meritevoli di accoglimento e, addirittura, alcune prive di rilevanza e requisiti di ammissibilità, sono state considerate le altre censure proposte dalla ricorrente. In particolare, è stato confermato che il provvedimento di assegnazione o di revoca della casa familiare non ha effetto riguardo al creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull’immobile in base ad un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione.

In merito alle eccezioni subordinate di irregolarità dell’intero procedimento di vendita per violazione dell’art. 591, comma 2, c.p.c. e di illegittimità dello stesso a causa di un prezzo di valutazione e di vendita dell’immobile troppo basso, la sentenza ha messo in rilievo la tardività delle eccezioni, nonché l’incompatibilità tra la domanda principale – che presuppone la piena validità del procedimento di vendita – e le subordinate che, invece, ne chiedono l’illegittimità e l’irregolarità.

Nessun rilievo giuridico hanno, infine, le considerazioni proposte dalla reclamante e relative allo stato di salute della stessa e del nucleo familiare che non inficiano la legittimità del provvedimento opposto e dell’aggiudicazione dell’immobile, ma semmai, solo le modalità di attuazione del trasferimento del bene.

Tribunale di Palermo, sentenza del 25 gennaio 2019Valeria Misticoni – v.misticoni@lascalaw.com

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