A conclusione del giudizio di primo grado, il Tribunale milanese aveva dichiarato l’improcedibilità della causa, per mancato esperimento della mediazione nel termine assegnato dal Giudice. Infatti, parte attrice aveva incardinato il procedimento di mediazione oltre il termine di 15 giorni concesso dal G.U., previo deposito di un’istanza di proroga, deposito anch’esso avvenuto dopo la scadenza del termine fissato.
La parte soccombente, dunque, impugnava la sentenza, eccependone l’erroneità.
La Corte d’Appello di Milano, pronunciandosi sul punto, ha osservato come il termine per instaurare la mediazione abbia natura ordinatoria. Da tale circostanza discende che, laddove il relativo procedimento venga effettivamente instaurato, sebbene oltre i giorni assegnati per l’incombente, non è possibile dichiarare l’improcedibilità della causa.
Nell’ordinanza si legge infatti “il mancato rispetto di un termine di natura ordinatoria, fissato dal giudice in stretta applicazione dei termini di legge previsti ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 28/2010, non comporterebbe pertanto l’improcedibilità del giudizio, stante la natura non perentoria del termine medesimo, la cui mancata osservanza non determina certamente gli effetti decadenziali rilevati dal giudice, atteso che il tentativo di mediazione è stato regolarmente espletato”.
App. Milano, ordinanza 28 giugno 2016