Il principio dell’effettiva conoscibilità del provvedimento giurisdizionale, prescritto dall’ordinamento in materia di impugnazione e diritto di difesa, esce rafforzato dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione sez. VI Civile – 3 Sentenza n. 18356 del 20 settembre 2016 .
La Suprema Corte adita ha sancito l’illegittimità della sentenza di merito che, accertata la notificazione alla parte e non anche al suo procuratore, ha dichiarato inammissibile per tardiva opposizione il gravame avverso la sentenza di primo grado.
Il caso da cui trae origine la decisione dalla Corte riguarda un Comune costituitosi in giudizio nei confronti di due soggetti privati.
L’Ente conferiva procura alle liti ad uno fra gli avvocati appartenenti al Suo ufficio legale con sede presso la medesima Casa Comunale, in cui altresì eleggeva domicilio. Ricevuta la notifica della sentenza di primo grado proprio presso la Casa Comunale l’Ente proponeva appello: appello dichiarato inammissibile per decorso del termine breve di impugnazione.
Il Supremo Collegio nella pronuncia de quo ha ritenuto che la notificazione della sentenza alla Pubblica Amministrazione nel proprio domicilio che è anche domicilio del proprio procuratore, non menzionato, non può reputarsi eseguita alla parte presso il procuratore e di conseguenza non è idonea a far decorrere il termine breve per l’appello. A nulla rileva a tal fine la dimensione limitata dell’Ente pubblico destinatario esclusivo del provvedimento ne’ tantomeno l’eventuale conoscenza che il procuratore abbia altrimenti avuto della sentenza. La Corte Costituzionale ribadisce nel provvedimento di cui si discorre che “L’essere la notificazione indirizzata alla parte senza alcuna indicazione del difensore non assicura che l’atto notificati venga percepito nella sua effettiva consistenza e, quindi recapitato al difensore, così ingenerando una situazione di incertezza.”
Il difetto dell’indicazione, da parte del notificante, del nominativo del difensore di controparte non assicura che l’atto giunga a conoscenza del rappresentante processuale, l’unico in grado di comprenderne la portata e di valutare le eventuali conseguenti azioni legali da intraprendere, pertanto in siffatte ipotesi la notificazione si riterrà effettuata alla parte personalmente con conseguente ed inevitabile applicazione del termine annuale di decadenza.
Cass., sez. VI Civile, 20 settembre 2016, n. 18356