24.11.2017 Icon

“TEMO”, sommatoria dei tassi e altre contestazioni inattendibili sul mutuo

Il Tribunale di Pavia con sentenza dello scorso 31.10.2017 ha affrontato diverse questioni care ai mutuatari che, sempre più di frequente, promuovono giudizi contro le banche mutuanti per sentir dichiarare la nullità dei contratti, asserendo il superamento dei tassi soglia usura.

Il Tribunale, in commento ha: i) stabilito l’inattendibilità del Tasso Effettivo di Mora; ii) ritenuto infondata la tesi della sommatoria degli interessi moratori a quelli corrispettivi; iii) escluso che la penale da estinzione anticipata possa concorrere nel calcolo del TEG.

In particolare, sul TEMO, il Tribunale di Pavia, condividendo l’orientamento del Tribunale di Milano, ha stabilito che: “la pretesa di determinare un Tasso Effettivo di Mora (TEMO), è del tutto inattendibile, dal momento che tale nozione muove dal presupposto di sommare spese e oneri agli interessi moratori, effettuando una analogia con il concetto di TAEG, senza tenere conto che quest’ultimo parametro ha logica solo se riferito agli interessi corrispettivi e agli oneri accessori all’erogazione del credito, dovendo escludere tale accessorietà degli oneri rispetto all’interesse moratorio, che invece dipende non dall’erogazione del credito, quanto piuttosto dall’inadempimento del debitore”.

Sulla sommatoria “è infondatala pretesa di sommare al tasso convenzionale pattuito per gli interessi corrispettivi il tasso concordato per gli interessi moratori in quanto in caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, infatti, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi, anche là dove, come frequentemente avviene, le parti avessero determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggioritaria rispetto al tasso di interesse corrispettivo”.

Sulla penale da estinzione anticipata: “non è corretto includere nella determinazione del TEG la commissione di estinzione anticipata in quanto detta clausola costituisce previsione contrattuale distinta dagli altri oneri e spese inclusi nel calcolo del TEG perché meramente eventuale, potendo essere considerata come penale, con impossibilità di sommatoria costituendo un elemento disomogeneo rispetto agli interessi e spese che concorrono all’individuazione del tasso soglia, ergo non può concorrere nel calcolo del TEG”.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni il Tribunale di Pavia non ha potuto che rigettare le domande dei mutuatari con condanna alle spese di questi ultimi in favore della banca convenuta.

Tribunale di Pavia, 31 ottobre 2017, n. 1668Francesca Fiorito – f.fiorito@lascalaw.com

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