Il Tribunale di Vibo Valentia ha chiarito che, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, la prova circa la natura usuraria del contratto grava sull’opponente, che avendo sollevato la relativa contestazione è tenuto a dimostrarne la fondatezza.
La sentenza, in via preliminare, ha ricordato che il creditore, che agisce in giudizio per ottenere l’adempimento o la risoluzione del contratto, deve provare la fonte del diritto azionato e allegare l’inadempimento del debitore, mentre quest’ultimo deve allegare la sussistenza di fatti estintivi o impeditivi della pretesa creditoria.
Gli stessi principi valgono anche in tema di usura.
Il debitore che eccepisce la natura usuraria del contratto, infatti, deve fornire prova dei suoi elementi essenziali indicando la misura del superamento del tasso soglia – del caso anche con il deposito di una perizia di parte – e depositare i decreti ministeriali per individuare il tasso soglia applicabile al caso di specie.
In mancanza la contestazione non può dirsi provata, poiché priva di allegazione, e l’eventuale istanza di CTU contabile è esplorativa, poiché ai decreti ministeriali, come noto, non si applica il principio “iura novit curia”.
Sulla scorta di tali principi, il Tribunale ha rigettato la contestazione in punto di usura.
Tribunale di Vibo Valentia, 7 maggio 2019, n. 404
Carlo Giambalvo Zilli – c.zilli@lascalaw.com
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