16.06.2016 Icon

Sull’onere probatorio si pronuncia anche la Suprema Corte

Una recente decisione della Cassazione ha stabilito un interessante principio di diritto in tema di CTU contabile e sull’ordine di esibizione ex art. 210 cpc.

La mancata disposizione di una consulenza tecnica d’ufficio – di cui parte attrice asserisca l’indispensabilità – da parte del giudice “è incensurabile, in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, laddove la consulenza sia finalizzata ad esonerare la parte dall’onere della prova o richiesta a fini esplorativi alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati[1].

Tuttavia, i Giudici di Piazza Cavour, hanno statuito che, “quando la parte chieda una consulenza contabile sulla base di una produzione documentale, il giudice non può qualificare come esplorativa la consulenza senza dimostrare che la documentazione esibita sarebbe comunque irrilevante

Risulterebbe, quindi, esplorativa la consulenza tecnica richiesta al solo fine di ricercare fatti, circostanze o elementi non provati dalla parte che li allega[2] e non la consulenza intesa a ricostruire l’andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza.

La decisione in commento evidenzia che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, è consentito derogare finanche al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative, “quando l’accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l’ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse[3].

Quanto, poi, all’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., sarebbe da intendersi meramente esplorativa “allorquando neppure la parte istante deduca elementi sulla effettiva esistenza del documento e sul contenuto per verificarne la rilevanza in giudizio[4].

Gli Ermellini proseguono, poi, precisando come siffatta ipotesi non possa ricorre nel caso in cui non sia possibile mettere in dubbio l’esistenza stessa dei rapporti oggetto di indagine per la mancata contestazione da parte della banca che, di conseguenza, confermerebbe implicitamente l’esistenza della documentazione relativa alla loro gestione.

Nel caso di specie, quindi, la Corte ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Roma  ritenendo che i giudici avessero erroneamente negato l’ammissione della C.T.U. contabile e respinto di ordinare alla banca l’esibizione della documentazione necessaria alla ricostruzione dei rapporti con gli attori.

 

Cass., Sez. I, 15 marzo 2016, n. 5091Michela Crestani m.crestani@lascalaw.com[1] Richiamo espresso alla precedente Cass. del 5.7.2007, n. 15219[2] Cass. 5.7.2007, n. 15219[3] Richiamo espresso alla precedente Cass. del 14.2.2006, n. 3191.[4] Richiamo espresso alla precedente Cass., sez. L., del 20/12/2007, n. 26943