Secondo quanto stabilito dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 8520/2017, l’omessa convocazione di un condominio all’assemblea condominiale costituisce motivo di annullamento delle deliberazioni assunte dall’assemblea stessa.
Nel caso di specie, il Condominio era stato convenuto in giudizio, per avere l’amministratore omesso di inviare l’avviso di convocazione dell’assemblea agli acquirenti di alcune unità immobiliari, che l’attore aveva trasferito a terzi.
È diritto di ciascun condomino alienare l’immobile di cui è proprietario e il condominio è tenuto a prenderne atto, con la conseguenza che la convocazione dell’assemblea deve essere inviata ai nuovi effettivi proprietari, i quali hanno diritto di prendere parte all’assemblea.
Avendo l’attore comunicato la sopravvenienza di nuovi proprietari, il condominio era tenuto a convocarli all’assemblea.
Tuttavia, nel caso di specie, l’impugnazione della delibera assembleare per mancata convocazione di un altro condomino non poteva essere proposta.
Ai sensi dell’art. 1441 c.c., infatti, l’annullamento della delibera può essere domandato “solo dalla parte nel cui interesse esso è stabilito dalla legge”.
L’attore era stato regolarmente convocato all’assemblea, e pertanto non era legittimato ad impugnarne la delibera.
Di conseguenza, la domanda, così come proposta, è stata dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione attiva.
Cass., Sez. II, 31 marzo 2017, n. 8520 (leggi la sentenza)
Serena Cefola – s.cefola@lascalaw.com
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