02.07.2015 Icon

Sulla validità della notifica degli atti giudiziari alla persona giuridica

Cass., I Sez. Civile, 2015, n. 10201Si sottopone all’attenzione dei lettori di Iusletter, un recente arresto giurisprudenziale di particolare interesse in tema di validità della notifica degli atti giudiziari; trattasi della sentenza n. 10201, della I Sezione Civile della Corte di Cassazione.

La società SIPEC notificava decreto ingiuntivo, per il pagamento delle proprie competenze professionali relative alla progettazione di un acquedotto, presso la sede legale a l’Aquila di una società consortile, la AMP, ove non erano presenti persone abilitate alla ricezione della posta, posto che la sede operativa era in un’altra città.

Il decreto ingiuntivo veniva ricevuto da una dipendente (V. E.) della stessa SIPEC, che aveva lì la propria sede legale e operativa, qualificatasi come incaricata alla consegna della corrispondenza destinata ad AMP. La debitrice non veniva informata della notifica del decreto ingiuntivo né dalla SIPEC né dalla V.E. facendo decorrere, senza spiegare alcuna azione di carattere giudiziale, il termine per l’opposizione.

La AMP presentava opposizione tardiva, chiedendo, tra l’altro, la condanna al risarcimento del danno nei confronti della SIPEC e della V.E., in particolar modo, nei confronti della seconda, perché si era qualificata come addetta alla consegna senza esserlo.

Il Tribunale di prime cure rilevò l’inammissibilità dell’opposizione, e in Corte d’appello veniva rigettato il gravame della AMP. A tal punto, la AMP ricorreva per cassazione.

Per quanto ci attiene in questa sede, i Giudice della Suprema Corte hanno riconosciuto e avallato il profilo adottato dalla Corte d’Appello, affermando che:  “ai fini della regolarità della notificazione degli atti alle persone giuridiche mediante consegna a persona addetta alla sede (art. 145 c.p.c., comma 1), è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria, non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall’incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica; ne consegue che, qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario risulti – come nel caso in esame – la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla società, anche se da questa non dipendente, mentre la società, per vincere la suddetta presunzione, ha l’onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno (v.Cass. n. 14865/2012, n. 15798/2010).

Pertanto, la notifica, così come eseguita nel caso di specie, deve ritenersi valida ed efficace. Il debitore non potrà asserire alcuna forza maggiore e/o caso fortuito, poiché, come ovvio, delle sue scelte organizzative – avere sede legale ed operativa in due luoghi differenti- ne risponde esclusivamente egli stesso.

Quale spunto di natura giuridica, possiamo affermare che la società creditrice ingiungente può notificare il decreto al soggetto che si trovi, non occasionalmente, presso la sede legale della persona giuridica destinataria.

 2 luglio 2015Giovanni Prestipino – g.prestipino@lascalaw.com