21.01.2014 Icon

Sulla proposta di conciliazione del giudice in udienza: l’accordo verbale come titolo esecutivo alla luce dell’art. 185-bis c.p.c.

Tribunale di Nocera Inferiore, 7 novembre 2013 (leggi il testo per esteso)

Con ordinanza del 7 novembre 2013 il Tribunale di Nocera Inferiore ha stabilito che, allorquando le parti di un processo aderiscono alla proposta conciliativa formulata dal magistrato secondo il disposto dell’art. 185-bis c.p.c. (secondo il quale “il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l’istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia ed all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice”), il Tribunale può dichiarare l’estinzione del giudizio; in particolare, l’accordo raggiunto e stigmatizzato nel verbale di udienza, in presenza dei requisiti di legge, giunge ad ottenere la valenza di un valido titolo esecutivo, al pari di quelli elencati nell’art. 474 c.p.c.

Detta ordinanza fa seguito a varie altre pronunce, tra cui quella pure recente del Tribunale di Milano, Sez. X civ., ord. 4 luglio 2013, in cui si legge di come il giudice sia addirittura tenuto alla proposta conciliativa/transattiva nella fase della trattazione, ovvero dell’istruzione ma, una volta chiusasi l’istruttoria, tale potere-dovere non sussiste più; ciò in quanto, dovendo rimettere le parti alla decisione, sarebbe come imporre al giudicante di rivelare la propria decisione finale attraverso la descrizione dell’ipotesi conciliativa.

Sempre secondo la medesima Corte, Sez. IX civ, decr. 14 novembre 2013, il potere del giudice di rivolgere alle parti delle proposte volte al componimento bonario della lite può estensivamente tenere conto di questioni di contrasto esistenti tra le parti e non oggetto specifico del caso sottopostogli, ma che siano con lo stesso per qualche verso connesse: in tal modo potrebbe essere non solo tentata, ma addirittura raggiunta, una composizione del conflitto non limitata alla singola controversia, bensì nel suo complesso.

Il citato decreto, peraltro, ha ritenuto che proprio alla luce della disposizione procedurale presa oggi in esame, non esiste una previsione per cui la proposta conciliativa debba essere motivata, ma è sufficiente che in essa siano indicate talune direttrici atte ad orientare le parti sul contenuto della proposta e sulla convenienza di farla propria, ovvero anche di modificarla parzialmente, pure con l’ausilio eventuale di un mediatore professionale.

Questa eventualità, in particolare, considerando i ruolo gravosi dei magistrati ed i tempi dilatati per poter giungere a sentenza, non potrebbe che rivelarsi una possibile strada per pervenire ad un accordo effettivo in considerazione degli interessi delle parti, nell’ottica di una reale sinergico funzionamento tra procedimento civile e mediaconciliazione delegata.

21 gennaio 2014(Giuliana Bano – g.bano@lascalaw.com)