Il tipo di operatività in concreto è idoneo a tratteggiare il livello di esperienza dell’investitore e finanche il suo intento speculativo. Da qui discende anche il giudizio di correttezza della valutazione di adeguatezza svolta dall’intermediario.
Queste, in sintesi, le conclusioni raggiunte dall’Arbitro per le Controversie Finanziarie (di seguito anche solo “ACF” o “Collegio”) nella recentissima decisione n. 4214 del 22 settembre 2021, in occasione della quale il Collegio è tornato ad affrontare il tema della responsabilità dell’intermediario nella prestazione di servizi di investimento, in particolare sotto il profilo dei doveri di informazione e adeguatezza.
La fattispecie portata all’attenzione dell’ACF vede la Ricorrente Tizia lamentare la responsabilità dell’Intermediario finanziario Alfa per aver disatteso agli obblighi di informazione e adeguatezza sul medesimo gravanti nell’ambito della negoziazione di prodotti finanziari, in virtù della disciplina TUF e del Regolamento Consob pro-tempore vigente.
Nella specie la Ricorrente ha riferito di aver sottoscritto in data 19 settembre 2014, sulla base di raccomandazioni personalizzate rese dall’Intermediario resistente, n. 70.000 azioni emesse dalla Banca Beta, per un controvalore di € 76.191,27, operazione alla quale è seguito in data 5 giugno 2015, in sede di aumento di capitale, l’acquisto di ulteriori n. 35.000 di medesime azioni, per un controvalore di € 40.955,00.
Detti investimenti, ha rappresentato la Ricorrente, hanno prodotto perdite per complessivi € 116.718,92, somma rispetto alla quale la stessa ha chiesto all’ACF volersi accertare e dichiarare la responsabilità dell’Intermediario, con condanna del medesimo alla sua integrale restituzione o al risarcimento nella misura del danno subito.
Parte Resistente, costituitasi nel procedimento, ha riferito che entrambi gli investimenti sono stati effettuati sulla base di ordini validamente impartiti in regime di ricezione e trasmissione di ordini, e che gli acquisti in questione sono “espressione di una precisa e consapevole strategia della Ricorrente, attenta operatrice finanziaria”.
In punto di obblighi informativi, l’Intermediario ha allegato di avervi regolarmente adempiuto avendo messo a disposizione della Ricorrente, sia in occasione del primo acquisto, che in sede di aumento di capitale, tutta la documentazione attraverso la quale comprendere la natura del servizio di investimento, il tipo specifico di strumenti finanziari interessati ed i rischi ad essi connessi.
Particolare interesse rivestono le annotazioni relative al profilo finanziario della Ricorrente, sulle quali l’Intermediario non ha mancato di porre l’accento dimostrando come, dalle risultanze del questionario MiFID compilato antecedentemente alla sottoscrizione delle azioni, emerga un profilo di alta propensione al rischio ed un’approfondita conoscenza degli strumenti finanziari unita ad una solida esperienza nel loro acquisto.
Nel suddetto questionario, la Ricorrente ha, infatti, dichiarato di conoscere gli strumenti in lite e il loro maggior grado di oscillazione di prezzo rispetto a strumenti di tipo obbligazionario; di operare in ottica speculativa su diverse tipologie di strumenti finanziari; di voler “incrementare in maniera molto consistente il capitale investito”; di avere un orizzonte temporale di lungo periodo;“di essere disposta a valutare la possibilità di sopportare perdite potenziali anche superiore al capitale investito”; di avere un patrimonio immobiliare stimato in€ 500.000, con un reddito complessivo derivante dall’attività imprenditoriale edagli investimenti finanziari.
A conferma del profilo finanziario altamente speculativo emerso dal questionario, l’Intermediario ha portato la composizione del portafoglio della Ricorrente antecedentemente all’acquisto delle azioni proposte, il quale risultava composto da diversi strumenti finanziariconnotati da un elevato grado di rischio.
L’ACF ha ritenuto il ricorso della signora Tizia non meritevole di accoglimento.
Il Collegio ha innanzitutto constatato come, dalle evidenze istruttorie, emergesse chiaramente la piena soddisfazione, da parte dell’Intermediario, agli obblighi informativi e di correttezza sul medesimo gravanti.
Quanto al profilo dell’adeguatezza, fulcro della decisione in commento, l’ACF ha ritenuto opportuno distinguere tra le due operazioni in discussione.
In merito alla prima, recante data 19 settembre 2014, il Collegio ha constato che l’acquisto è avvenuto in regime di ricezione e trasmissione ordini. La Ricorrente nel modulo d’ordine ha, infatti, espressamente confermato l’operazione, dichiarando che la stessa veniva disposta su propria richiesta.
In ordine a tale operazione, avvenuta al di fuori del perimetro della consulenza, l’Intermediario finanziario si è limitato a constatare l’appropriatezza dell’acquisto.
Quanto, invece, alla seconda operazione, recante data 5 giugno 2015, l’ACF ha ritenuto dimostrata la prestazione del servizio di consulenza, comprovata dalla presenza nel fascicolo di copia della raccomandazione personalizzata formulata dall’Intermediario e avente per oggetto l’esercizio dei diritti di opzione finalizzato alla sottoscrizione dell’aumento di capitale; operazione valutata in sede di ricezione dell’ordine come “adeguata, come da consulenza a Voi consegnata”.
L’Intermediario – ha osservato il Collegio – era in definitiva tenuto a valutare l’appropriatezza dell’acquisto del 19 settembre 2014 e l’adeguatezza della sottoscrizione del 5 giugno 2015, che ha indicato di aver svolto in entrambi i casi con esito positivo, sulla base delle informazioni presenti nel questionario MiFID.
Quanto al profilo della Ricorrente, il Collegio ha preso nota delle risultanze del questionario, nonché dell’operatività pregressa in ambito finanziario, tutti dati che hanno tratteggiato un profilo finanziario esperto, “caratterizzato da un intento eminentemente di tipo speculativo”.
In conclusione, il Collegio ha valutato come corretti sia il giudizio di appropriatezza svolto dall’Intermediario in occasione del primo acquisto datato 19 settembre 2014, sia la valutazione di adeguatezza svolta in data 5 giugno 2015 in sede di sottoscrizione dell’aumento di capitale, ritenendo di conseguenza “di non poter addebitare all’Intermediario l’inadempimento di obblighi informativi e di correttezza sullo stesso gravanti ai sensi della normativa di settore e, così, di non poter pervenire all’accoglimento della domanda di ristoro formulata dalla Ricorrente”.
ABF, 22 settembre 2021, n. 4214
Giulia Serra – g.serra@lascalaw.com
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