22.01.2018 Icon

Stop ai ripensamenti del creditore dopo la sentenza di fallimento

La desistenza depositata successivamente alla dichiarazione di fallimento non è idonea a determinare l’accoglimento del reclamo e, di conseguenza, la revoca della sentenza di fallimento.

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sull’efficacia dell’atto di desistenza all’istanza per la dichiarazione di fallimento depositata nel giudizio di reclamo dinnanzi alla Corte d’Appello.

In particolare, nel caso di specie, l’unico creditore istante depositava atto di desistenza all’istanza di fallimento nell’ambito del giudizio di reclamo instaurato avverso la sentenza di fallimento.

A seguito della rinuncia, la sentenza dichiarativa di fallimento non veniva revocata e, di conseguenza, il fallito presentava ricorso alla Suprema Cassazione.

Rilevante al fine di fornire una soluzione alla questione è l’anteriorità o meno del deposito della desistenza rispetto alla dichiarazione di fallimento.

Infatti la Corte di cassazione, nella sentenza in commento, ha richiamato una precedente pronuncia di legittimità, risalente al 2013, la quale prevedeva che “la desistenza dell’unico creditore istante intervenuta anteriormente alla pubblicazione della sentenza di fallimento determina la carenza di legittimazione di quel creditore e la conseguente revoca della menzionata sentenza”.

Di contro, afferma la Corte, ove la desistenza dell’unico creditore istante intervenga successivamente alla pubblicazione della sentenza, la rinuncia non produrrà alcun effetto con riferimento alla dichiarazione di fallimento, non determinando l’accoglimento del reclamo e, di conseguenza, nemmeno la revoca della sentenza di fallimento.

Cass., Sez. VI Civile, 05 Maggio 2016, n. 8980Giulia Camilli – g.camilli@lascalaw.com

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