Tribunale di Enna, 25 luglio 2012, in Danno e responsabilità n.10/2012, pag.1018
“Nell’ambito della responsabilità civile lo stato di necessità si qualifica non quale esimente idonea ad escludere l’antigiuridicità del fatto ma quale ragione di responsabilità attenuata. A differenza della omologa scriminante in ambito penale, lungi dall’escludere la responsabilità dell’agente e quindi dallo statuire la mancanza di antigiuridicità ed ingiustizia del fatto, ne conferma la responsabilità sia pur con obbligo attenuato, ovverosia quello della dazione di un equo indennizzo.”