Trib. Napoli, 12 settembre 2011
Massima: “Non può escludersi la revoca assembleare degli amministratori delle s.r.l. solo perché manca una previsione di revoca giudiziale o perché non esiste per le s.r.l. una norma come quella dell’art. 2383 comma 3 c.c., prevista per le s.p.a. dovendosi negare che dal silenzio del legislatore consegua la assoluta irrevocabilità volontaria degli amministratori. La revocabilità degli amministratori di s.r.l. deriva non solo e non tanto del principio di libera revocabilità contenuto nel comma 3 dell’art. 2383 c.c. quanto e soprattutto dalle norme sul mandato a cui il rapporto di amministrazione può, per certi versi, essere ricondotto.” (leggi la sentenza per esteso)