Trib. Reggio Emilia, 6 settembre 2012 (leggi la sentenza per esteso)
Il Giudice di merito, uniformandosi alla pacifica giurisprudenza di legittimità, ha osservato come la mancanza della sottoscrizione del procuratore nella copia notificata di un atto non comporti invalidità della stessa, laddove la firma sussista sull’originale e la copia contenga elementi idonei ad attestare la sua provenienza dal procuratore delegato a rappresentare la parte.
(Simona Daminelli – s.daminelli@lascalaw.com)