Il Tribunale non può attribuire al liquidatore giudiziale i poteri necessari a provvedere, in luogo del socio di S.n.c., al compimento degli atti volti ad attuare la proposta concordataria della stessa società in nome collettivo.
Nell’ambito di un concordato preventivo di una S.n.c., un socio illimitatamente responsabile, scaduta la procura a vendere un immobile di sua proprietà, si rifiutava di rilasciare una nuova procura al liquidatore giudiziale, impedendo così la vendita.
Senonché, il ricavato dalla cessione di detto immobile, secondo quanto previsto nel piano concordatario, avrebbe dovuto essere attribuito al soddisfacimento dei creditori concorsuali.
In caso di ritardo del debitore in concordato a dare adempimento alla proposta, il Tribunale può attribuire al commissario o liquidatore giudiziale i poteri necessari a provvedere, in luogo del debitore stesso, al compimento degli atti a questo richiesti, come previsto dall’ art. 185, quarto comma, l.f.
Tuttavia, nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato come il socio illimitatamente responsabile in questione non possa essere qualificato come “debitore” ai sensi della predetta norma, tale potendo considerarsi solamente il soggetto ammesso al concordato preventivo e cioè la società in nome collettivo.
Infatti, la procedura concordataria della S.n.c. non si estende al patrimonio personale del socio, che rimane ad essa del tutto estraneo.
Ebbene, sulla base di tali motivazioni, il Tribunale ha escluso la possibilità di esercitare i poteri sostitutivi previsti dall’art. 185, quarto comma, l.f. nei confronti del socio di S.n.c.
Ai creditori insoddisfatti non resterà che ricorrere eventualmente a strumenti più incisivi, come la risoluzione del concordato per inadempimento.
Trib. Mantova, 18 febbraio 2021
Lodovico Dell’Oro – l.delloro@lascalaw.com
© RIPRODUZIONE RISERVATA