17.06.2014 Icon

Simulazione: l’onere di provare l’avvenuto pagamento del prezzo in una compravendita grava sull’acquirente convenuto in giudizio

Cass., 2014, n. 12955 (leggi la sentenza per esteso)

In tema di simulazione del contratto di compravendita, la Suprema Corte con sentenza n. 12955/2014 ha confermato il principio per cui, qualora il creditore di una delle parti contraenti proponga l’azione di nullità del contratto per simulazione, l’onere della prova relativa all’avvenuto pagamentodel prezzo incombe sull’acquirente, non presentando alcuna efficacia vincolante, nei riguardi del soggetto terzo rispetto al rapporto inter partes,  la dichiarazione contenuta nei rogiti notarili relativa all’avvenuto pagamento del prezzo.

La sentenza in commento si inserisce nel solco già tracciato dalla giurisprudenza della Suprema Corte con sentenza n. 11372/2005, e dal Tribunale di Napoli, intervenuto sul punto con sentenza n. 6594 del 21.05.2013.

In particolare, nel caso di specie, l’azione era stata promossa al fine di accertare la simulazione di due compravendite immobiliari avvenute tra padre e figlio, quest’ultimo in qualità di acquirente.

In tale contesto, gli Ermellini hanno precisato che, a fronte di indizi proposti dalla parte che denuncia la simulazione di una compravendita, è l’acquirente a dover provare l’effettività del pagamento del prezzo del bene, e non il soggetto che promuove l’azione di simulazione.

E ciò, in quanto l’indagine giudiziale diretta ad accertare l’esistenza, o meno,  di un accordo simulatorio, è costituita dalla prova sull’effettività del pagamento del prezzo, la quale, non può essere provata da chi promuove l’azione di simulazione, estraneo all’accordo, bensì dall’acquirente, che invece è in grado di provare, mediante la produzione in giudizio di idonea documentazione, l’effettivo pagamento del prezzo nei confronti dell’alienante.

In conclusione, “la corretta attribuzione dell’onere della prova sull’effettività del pagamento colora di consistenza gli indizi offerti a riscontro della simulazione ed impone di considerare con maggior rigore gli elementi nella specie proposti dall’acquirente”.17 giugno 2014(Stefano Antonio Reggio – s.reggio@lascalaw.com)