Il Tribunale di Roma, nella controversia che vede contrapposte SIAE (attrice) contro Soundreef (convenuta), ha disposto un rinvio pregiudiziale per chiedere ai giudici del Lussemburgo se le Entità di Gestione Indipendente (cc.dd. EGI, i nuovi soggetti introdotti dal D.Lgs. 35/2017 abilitati ad operare nel mercato dell’intermediazione dei diritti d’autore e connessi) – nella cui definizione rientra senz’altro Soundreef – possano fare piena concorrenza a SIAE o se rimanga riservata all’ex monopolista e agli OGC (Organismi di Gestione Collettiva, anch’essi introdotti dal richiamato decreto) l’intermediazione per la musica d’ambiente e per la musica dal vivo, e per inciso l’attività di concessione di licenze agli utilizzatori.
Il dubbio nasce dalla attuale formulazione dell’art. 180 LDA (come modificato dall’art. 19 del D.L. 148/2017, convertito in legge con modificazioni dalla L. 172/2017) che così recita: «l’attività di intermediario […] di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35».
Come si nota, ancorché il D.Lgs. 35/2017 preveda l’esistenza degli EGI accanto agli OGC, l’art. 180 LDA menziona solo questi ultimi tra i soggetti autorizzati a svolgere attività di intermediazione tra autori e utilizzatori di opere dell’ingegno. Come si sia arrivati ad una formulazione della norma così restrittiva non è il caso di ricordarlo qui (in proposito, rinvio alla sintesi del mio intervento al convegno del 28 maggio 2018, Il diritto d’autore nella prospettiva degli utilizzatori. Il Decreto Legislativo 35/2017 e il nuovo mercato delle collecting, dove espongo in modo dettagliato il susseguirsi di provvedimenti normativi e pronunzie di corti nazionali ed europee che hanno condotto alla peculiare situazione italiana). Vale tuttavia sottolineare che l’horror vacui dell’art. 180 si scontra con la decisione del Tribunale di Milano del 12 settembre 2014 che, già quando l’art. 180 non era ancora stato modificato e il monopolio SIAE era diritto positivo, si era orientato in senso pluralista sancendo la liceità dell’attività di intermediazione di Soundreef, sostenendo che applicare la riserva concessa alla SIAE dall’art. 180 entrerebbe in «conflitto con i principi del libero mercato in ambito comunitario e con i fondamentali principi della libera concorrenza» e quindi in contrasto con gli artt. 56 e 62 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea che garantisce la libera circolazione dei servizi.
Anche l’AGCM, in modo piuttosto incisivo si è espressa su posizioni non diverse da quelle del Tribunale meneghino e il 12 giugno 2016 ha inviato un parere al Parlamento e al Governo in cui si esprimeva sull’incompatibilità della posizione di monopolio della SIAE con i principi della libera concorrenza stabiliti dal TFUE: «Il valore e la ratio dell’impianto normativo europeo risultano gravemente compromessi dalla presenza, all’interno dell’ordinamento nazionale, della disposizione contenuta nell’art. 180, L. 22 aprile 194, n. 633 (l.d.a.), ormai isolata nel panorama degli ordinamenti degli Stati membri, che attribuisce ad un solo soggetto (SIAE) la riserva dell’attività di intermediazione dei diritti d’autore».
Tutto questo, accadeva prima della modifica dell’art. 180. Tanto più quindi le parole del giudice e dell’authority paiono valide quest’oggi.
Tuttavia, queste interpretazioni si scontrano con il dettato normativo che fa solo riferimento alle OGC. Da qui la necessità del Tribunale di Roma di vederci chiaro e rimettere la questione interpretativa alla CGUE.
In realtà, l’art. 180 potrebbe essere ancora compatibile con l’art. 56 TFUE. L’attività di una collecting può infatti essere scomposta in quattro passaggi: (i) raccolta dei mandati da parte dei titolari dei diritti; (ii) concessione di licenze agli utilizzatori; (iii) incasso dei corrispettivi delle licenze; (iv) distribuzione dei proventi ai mandanti. Ebbene, se l’art. 180 si riferisse solo all’attività di cui al romanino (ii) (concessione delle licenze) potrebbe tale disposizione essere compatibile con il TFUE, atteso che non inciderebbe sulla libertà di scelta dei titolari dei diritti (art. 4 del D.Lgs. 35/2017)? Di tale avviso è SIAE, e se così fosse essa costituirebbe un vero e proprio collo di bottiglia, nel senso che tutte le EGI dovrebbero in un modo o nell’altro rivolgersi alla SIAE o ad altri OGC per poter garantire l’effettività del servizio di gestione agli autori propri mandanti.
Ora, pur ammettendo che in qualche modo l’art. 180 sia compatibile con il Trattato, non si capisce quale sarebbe la ratio sottesa ad una scelta siffatta. Non è cioè comprensibile – a mio avviso – per quale principio la SIAE dovrebbe godere di una prerogativa nella concessione di licenze. Francamente, che tale diversità sia dovuta al fatto che la SIAE ha un compito di «promozione della diversità delle espressioni culturali» (tesi sostenuta da SIAE) non convince affatto. Innanzi tutto perché ciò non spiega perché anche le OGC godrebbero della riserva, e poi perché, se così fosse, pare quantomeno strano che ciò non sia chiaramente enunciato nel D.Lgs. 35/2017, né nella direttiva Barnier (2014/26/UE) che il decreto ha recepito.
Tribunale di Roma, ordinanza del 31 ottobre 2018Francesco Rampone – f.rampone@lascalaw.com
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