Tribunale di Milano, ottobre 2014
Il Tribunale di Milano con ordinanza resa nei giorni scorsi nell’ambito di un procedimento cautelare ha chiaramente stabilito che l’art. 180 della legge d’autore, che attribuisce alla SIAE il monopolio della gestione collettiva dei diritti d’autore, è norma tacitamente superata dalla normativa comunitaria in tema di libera circolazione dei servizi.
I giudici, in via sommaria rigettando il provvedimento cautelare invocato, hanno respinto le domande proposte da una cantautrice e da una radio in-store, la Ros&Ros, che avevano chiesto di inibire alla Soundreef (piccola società inglese, ma fondata e condotta da startupper italiani) la prosecuzione della propria attività in quanto, a loro dire, avrebbe rappresentato una violazione dell’esclusiva della SIAE ed una condotta di concorrenza sleale. Stessa conclusione hanno ribadito i giudici del reclamo.
«Non vi sono allo stato sufficienti elementi per ritenere che la diffusione di musica da parte di Soundreef nel territorio italiano sia illecita in forza della riserva concessa alla SIAE dall’art. 180 della legge d’autore, né sembra infatti potersi affermare che la musica […] gestita da Soundreef e da questa diffusa in Italia in centri commerciali, GDO e simili, debba obbligatoriamente essere affidata all’intermediazione di SIAE. Una simile pretesa entrerebbe in conflitto con i principi del libero mercato in ambito comunitario e con i fondamentali principi della libera concorrenza». Il riferimento è all’art. 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea che garantisce la libera circolazione dei servizi.
Nell’ordinanza viene anche chiarito che Soundreef è qualificabile quale collecting society di diritto inglese e che non vi è alcun obbligo per una collecting society europea di operare in Italia solo tramite accordi di reciprocità con la SIAE, potendo, invece, rivolgersi liberamente e direttamente ad autori, editori e distributori nel nostro Paese.
Questo provvedimento, che certamente è solo il primo passo verso una causa civile, contiene in sé le conclusioni a cui già da anni molti commentatori sono giunti denunciando il ritardo del legislatore italiano nel conformare la disciplina e le prerogative della SIAE ai principi dei trattati europei.
24 ottobre 2014Francesco Rampone – f.rampone@lascalaw.com