06.04.2016 Icon

Si può evitare la mediazione obbligatoria?

Con una recente sentenza, il Tribunale torinese ha ritenuto di non dover assegnare il termine per incardinare il procedimento di mediazione, sebbene la causa avesse ad oggetto una materia per la quale la mediazione è obbligatoria.

Nel caso di specie, nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la banca convenuta eccepiva sin dalla costituzione il mancato esperimento della mediazione obbligatoria; ciononostante, la causa proseguiva senza sospensione alcuna sino all’udienza fissata per la discussione orale e la lettura della sentenza. Il giorno precedente, pertanto, parte opponente presentava istanza, volta ad ottenere la revoca dell’ordinanza di fissazione udienza e la remissione del giudizio in istruttoria.

La questione è stata affrontata dal Giudice in sede di sentenza. Il Tribunale adito ha riconosciuto la tempestività dell’eccezione sollevata da parte opposta, nonché il fatto di essere al cospetto di una mediazione obbligatoria. Tuttavia, considerato lo stato avanzato del giudizio, la necessità di garantire un’equa durata del processo ed il fatto che le parti non avessere interesse ad avviare una transazione, il medesimo ha ritenuto di poter procedere con la decisione nel merito.

Si legge, infatti, “E’ però vero che, pur proposta l’eccezione, le parti, in sede di prima udienza hanno non solo disquisito della concessione o meno della provvisoria esecutorietà del decreto – in ogni caso preliminare all’esperimento della mediazione – ma concordemente chiedendo, puramente e semplicemente, la concessione dei termini ex art. 183, 6° co., c.p.c., abbiano palesato manifesta carenza d’interesse al riguardo, così elidendo l’esigenza di assegnazione da parte del Giudice – a questo punto in contrasto con il sempre immanente principio di ragionevole durata del procedimento, di costituzionale rilevanza e cui lo stesso istituto della mediazione, per la cua conclamata finalità deflattiva, è funazionale – del termine di quindici giorni per l’sdella mediazione medesima e concordemente manifestando l’interesse, invece, ad una pronuncia giudiziale nel merito”.

Incidentalmente, il Giudice Unico ha altresì osservato che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di proporre la mediazione, comunque, spetta a parte opponente, come sancito anche dalla Suprema Corte.

Trib.Torino, 16 marzo 2016,  n. 1498 (leggi la sentenza)Simona Daminellis.daminelli@lascalaw.com