Cass., 6 dicembre 2012, Sez. I, n. 21985
Massima non ufficiale: “il beneficio della inesigibilità verso il fallito persona fisica dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti richiede, ai sensi dell’art. 142, comma 2, l.f., che vi sia stato il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, dovendosi intendere realizzata tale condizione, in un’interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il favor per l’istituto già formulato dalla legge delegante, anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto” (leggi sentenza per esteso).