E’ quanto espresso dal Tribunale di Foggia in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da un consumatore nei confronti di una delle società finanziarie Clienti dello Studio.
La ragione, precisa il Tribunale, risiede sul fatto che “la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto richiede non solo che l’opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione ma sussista una prova adeguata dei fatti costitutivi della pretesa vantata dal creditore. Ciò si verifica, in particolare, quando la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione, o quando viene integrata da idonea ulteriore documentazione, o, infine, quando non vi è contestazione dei fatti costitutivi da parte dell’opponente”.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, si può pertanto affermare che, qualora le eccezioni a supporto dell’opposizione a decreto ingiuntivo non risultino fondate su prova scritta, né di pronta soluzione, e, al contrario, la documentazione prodotta dalla creditrice risulti idonea a supportare la pretesa creditoria, debba essere concessa la provvisoria esecutorietà.
Trib. Foggia, ordinanza 20 aprile 2016