24.10.2018 Icon

Si agli accantonamenti anche dopo la chiusura del Fallimento

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20225 del 31.07.2018, ha ritenuto che la chiusura del Fallimento di una società, per l’integrale soddisfacimento di tutti i creditori ammessi al passivo, ex art. 118 L.F., non preclude al Giudice Delegato la possibilità di disporre accantonamenti in vista dell’esito di giudizi di accertamento dei crediti non ammessi.

Pertanto, la Corte non ha escluso che il creditore non ammesso al passivo possa giovarsi dell’accantonamento generico e di quegli altri che il Giudice Delegato può disporre prudenzialmente proprio, ed anche, in relazione all’esito favorevole del giudizio di opposizione allo stato passivo che egli valuti in tal senso in base ad elementi di probabilità.

Nel caso di specie, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto dai soci della società fallita avverso la sentenza della Corte d’Appello, la quale aveva rigettato l’impugnazione avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da una società creditrice nei confronti degli istituti di credito convenuti, volta alla condanna alla corresponsione della somma corrispondente all’importo del credito definitivamente accertato nei confronti della società di fatto, in precedenza fallita.

In particolare, il Tribunale di Venezia aveva dichiarato la chiusura del Fallimento della società per l’integrale avvenuto pagamento dei creditori ammessi e contestualmente aveva disposto che il Curatore depositasse i titoli di stato residuati presso una Banca, su di un libretto nominativamente intestato ai soci di fatto falliti, ma vincolato in favore della società creditrice, essendo in corso il giudizio di accertamento dei crediti, con espressa previsione che solo al passaggio in giudicato delle sentenze di accertamento dei crediti sub iudice, sarebbe avvenuto lo svincolo in favore della società creditrice e la restituzione del residuo ai falliti.

La Corte ha infine ritenuto che, riaffermata la possibilità di subordinare la chiusura del Fallimento all’adozione di appositi accantonamenti, mediante modalità di deposito predisposte dal Giudice Delegato, il Curatore è tenuto ad attuare detti accantonamenti avvalendosi degli strumenti finanziari contrattuali ritenuti più idonei (tra cui il deposito in garanzia).

Sulla base di dette argomentazioni la Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato dai soci falliti.

Cass., Sez. II Civ., 31 luglio 2018, n. 20225Ilaria Termine – i.termine@lascalaw.com

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