23.11.2016 Icon

Segnalazione di non adeguatezza e valutazione del nesso causale

Sottoponiamo all’attenzione dei lettori due recenti pronunce della Suprema Corte, aventi ad oggetto gli obblighi informativi dell’intermediario finanziario, con particolare riguardo alla segnalazione di non adeguatezza degli investimento (art. 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998), nonché la valutazione del nesso causale in caso di inadempimento.

Con la prima sentenza la Corte di Legittimità affronta la vexata quaestio relativa al contenuto dell’informativa scritta, a comprova del corretto operato della Banca.

Nel caso in esame una investitrice aveva conferito alla propria banca ordine di acquisto di titoli Finmek e la banca, preso in carico l’ordine, aveva preliminarmente comunicato per iscritto che l’operazione risultava inadeguata al profilo finanziario della stessa, ottenendo tuttavia il benestare della cliente all’acquisto.

In seguito alla perdita di gran parte del capitale investito, la cliente conveniva in giudizio la banca e, ottenuto il rigetto della domanda sia in primo che in secondo grado, proponeva ricorso in Cassazione, sostenendo che la segnalazione di inadeguatezza dovrebbe (i) essere redatta in forma scritta e (ii) contenere le specifiche ragioni che motivano l’inadeguatezza. Inoltre la ricorrente contestava di non avere ricevuto alcuna informazione sul titolo acquistato, allegando sul punto che il funzionario della banca aveva chiesto precisazioni ad un collega prima di valutare l’adeguatezza dell’investimento.

La Corte, nel disattendere tutti i motivi di ricorso, chiarisce come la segnalazione di “non adeguatezza” non sia sottoposta ad alcun vincolo di forma: “Ciò detto, nessun rilievo riveste la mancanza di indicazione per iscritto, nella conferma d’ordine impartita dalla Ioris, delle motivazioni dell’inadeguatezza dell’investimento, motivazioni invece fornite verbalmente secondo quanto ritenuto dal giudice di merito,dal momento che l’articolo 29 poc’anzi trascritto richiede la forma scritta per l’ordine da parte del cliente, ma non con riguardo alla motivazione dell’inadeguatezza, la quale, avuto riguardo al principio generale della libertà di forme, ben può essere fornita verbalmente [omissis]”.

Per quanto poi attiene alle ragioni dell’inadeguatezza, la decisione in commento prosegue rilevando che questa “non potrà di regola discendere se non da un individualizzato colloquio verbale, indispensabile alla realizzazione di un’effettiva spiegazione e di una reale comprensione dei termini e delle ragioni dell’inadeguatezza rilevata dall’intermediario” e ciò in ragione del fatto che “La disposizione dunque non reca alcuna previsione formale, salvo per quanto concerne la conferma dell’ordine da parte dell’investitore (non per l’indicazione delle ragioni di inadeguatezza), la quale deve essere data per iscritto ovvero risultare la registrazione magnetica o analogo supporto”.

In seguito, con la successiva pronuncia, la Suprema Corte ha analizzato nuovamente l’art. 29 del citato Regolamento chiarendo come la tesi della sussistenza di un nesso causale in re ipsa non abbia alcun pregio: “in quest’ottica, se è vero che l’inadeguatezza dell’operazione comporta un alleggerimento dell’onere probatorio gravante sull’investitore ai fini dell’esercizio dell’azione risarcitoria (non nel senso, ritenuto dalla sentenza impugnata, che il danno derivante dall’inadempimento degli obblighi informativi possa considerarsi in re ipsa, ma in quello più limitato di consentire l’accertamento in via presuntiva del nesso di causalità), è anche vero, però, che, anche in presenza di operazioni adeguate, la mancata fornitura di informazioni esaurienti ed appropriate in ordine alla tipologia ed alle caratteristiche dell’impiego suggerito costituisce un indice tutt’altro che trascurabile dell’avvenuta effettuazione di una scelta non consapevole da parte dell’investitore, i cui effetti pregiudizievoli non sono pertanto ascrivibili alla sua volontà”.

Tale ultima pronuncia, pertanto, soverchia l’orientamento consolidatosi sulla esistenza di un nesso causale in re ipsa (tra danno ed inadempimento) nel caso di violazione dell’obbligo di segnalazione della non adeguatezza degli investimenti.

Cass., Sez. I, 15 novembre 2016, n. 23268 (leggi la sentenza)Cass., Sez. I, 17 novembre 2016, n. 23417 (leggi la sentenza)Carlo Giambalvo Zillic.zilli@lascalaw.com

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