01.12.2020 Icon

Segnalazione in Crif: basta una minima insolvenza

È legittimo, da parte della banca che eroga un prestito, segnalare alla Centrale Rischi Finanziari – società per azioni privata – il semplice ritardo nel pagamento delle rate mensili anche se gli importi in gioco sono modesti.

Richiamando i principi della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. 22.8.2018 n. 20896), così ha concluso il Tribunale di Catania, rigettando le domande della società attrice, che sosteneva l’illegittimità della segnalazione in Crif effettuata a suo carico dalla banca convenuta.

Infatti, “per Crif non valgono i medesimi criteri che regolano le segnalazioni alla Centrale Rischi di Bankitalia, essendo diverse sia le “finalità” perseguite dai due istituti che il concetto di “insolvenza” a cui fanno riferimento. Se, infatti, per la segnalazione nella Centrale Rischi pubblica è necessario l’accertamento di uno stato di insolvenza oggettivo e non un semplice ritardo di pagamento (per cui chi omette una rata di basso importo non finisce segnalato in Cai) così non è per le Sic le quali si limitano a segnalare anche le minime insolvenze”.

Va quindi esclusa, prosegue il Tribunale, “l’applicabilità alla Crif – Centrale Rischi Finanziari – società privata di autotutela di istituti finanziari in genere, dei criteri dettati dalla giurisprudenza con riferimento alla Centrale Rischi della Banca d’Italia e, inoltre, il termine “insolvenze” “non va interpretato sulla base del glossario allegato alla circolare della Banca d’Italia. Alla Centrale Rischi di Bankitalia infatti non interessa monitorare le insolvenze, quali situazioni meno gravi, caratterizzate da incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte. Rilevano, invece, le sofferenze, quali esposizioni per cassa nei confronti dei rapporti in stato di insolvenza (anche non accertata giudizialmente) o in situazione sostanzialmente equiparabile. Pertanto, non è possibile applicare alla Centrale Rischi privata il concetto di insolvenza rilevante per la Banca d’Italia e ciò per le differenti funzioni istituzionali svolte“.

Alla luce di quanto precede, il Giudice adito ha ritenuto che la banca convenuta avesse legittimamente segnalato l’inadempimento dell’attrice alla CRIF.

Trib. Catania, 5 marzo 2020, n. 900Simona Daminelli – s.daminelli@lascalaw.com

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