Trib. Nola, 18 aprile 2012, in Il Corriere del merito, n. 8-9/12, pag. 768
Massima: “In materia di rapporti bancari la segnalazione alla Centrale rischi di un credito in sofferenza deve ritenersi giustificata tutte le volte che la difficoltà del cliente, senza assumere i toni della cronica ed irreversibile situazione di inadempienza, si riveli connotata da caratteristiche di oggettività tali da incidere sulle possibilità di recupero del credito da parte della banca cosicché la voltura della posizione a sofferenza è idonea a legittimare la segnalazione perché si risolve in un inadempimento protrattosi nel tempo, non giustificato, che rende verosimile, anche se non necessariamente attuale o già attuato, il recupero coattivo, senza escludere le possibilità di rientro o ristrutturazione del debito.”
Nel caso sottoposto all’esame del Tribunale di Nola, un correntista citava in giudizio la banca per responsabilità contrattuale, a fronte della presunta illecita segnalazione del suo nominativo alla Centrale dei Rischi gestita dalla Crif SpA. Il Giudice ha ritenuto opportuno distinguere i presupposti necessari per effettuare la segnalazione alla centrale dei rischi tenuta da Banca d’Italia, da quelli per la segnalazione nelle centrali private.
Quanto alla prima, secondo l’orientamento al quale ha aderito l’autorità giudiziaria adita, gli istituti di credito devono verificare se, sulla scorta degli elementi oggettivi a loro conoscenza, il debitore versi in una situazione tale da far ritenere arduo il recupero del credito. In particolare, occorre tenere conto della liquidità del soggetto, della sua capacità produttiva e reddituale, dell’ammontare del credito e della situazione del mercato in cui opera.
Con riguardo, alla seconda tipologia di segnalazione, invece, il trattamento dei dati personali deve essere effettuato con diligenza e deve rispondere ai requisiti di esattezza e aggiornamento, come stabilito dal Codice sulla privacy per le banche dati private. Ne consegue che la segnalazione può essere effettuata solo a fronte di un significativo o, comunque, grave mancato pagamento delle rate.
(Simona Daminelli – s.daminelli@lascalaw.com)