Corte Costituzionale, 15 aprile 2014, n. 94 (leggi la sentenza per esteso)
La Corte Costituzionale conferma il proprio orientamento dichiarando, l’illegittimità costituzionale della giurisdizione del giudice amministrativo sui provvedimenti sanzionatori della Banca d’Italia.
Più precisamente, con sentenza n. 94 del 15 aprile 2014, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 133, comma 1, lett. l), 134, comma 1, lett. c) e 135, comma 1, lett. c) del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104, nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – sede Roma, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d’Italia.
La sentenza risulta coerente con i principi già emersi in una precedente pronuncia, la quale dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con cognizione estesa al merito e alla competenza funzionale del TAR Lazio – sede Roma, delle controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Consob.
30 aprile 2014
(Ornella Carleo – o.carleo@lascalaw.com)