09.11.2018 Icon

Salvo è l’atto se la notificazione è nella dimora di fatto

È correttamente eseguita la notificazione effettuata nel luogo dove il destinatario dimora di fatto in modo abituale.

Così ha stabilito la I sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25603/18, depositata in data 12 ottobre 2018, confermando l’orientamento ormai consolidato e fatto proprio anche dalla Corte d’Appello investita dell’impugnazione, secondo cui per il perfezionamento della notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. “è sufficiente l’individuazione di [n.d.r.] qualunque abitazione del destinatario effettivamente riscontrata in concreto”.

Nello specifico, il caso in commento trae origine dalla notificazione di un’istanza di fallimento che, stante la chiusura della sede legale della società, veniva effettuata presso il recapito del legale rappresentante della stessa indicato nella visura camerale e del quale l’ufficiale postale dava atto di aver reperito traccia, segnalando la sua temporanea assenza.

Contro la sentenza dichiarativa del fallimento, la società fallita ed il suo procuratore proponevano reclamo adducendo la nullità della notificazione del ricorso introduttivo.

La Corte d’Appello respingeva tale doglianza ponendo in evidenza come, per il perfezionamento della notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non è necessario che venga individuata la residenza anagrafica, essendo sufficiente una qualunque abitazione effettiva del destinatario riscontrata in concreto.

Contro tale decisione, la fallita proponeva ricorso per Cassazione lamentando, in particolare, che il ricorso era stato notificato presso la vecchia residenza del presidente del C.d.A. della società fallita e che nessuna verifica di residenza era stata effettuata presso l’A.I.R.E.

La Suprema Corte, in linea di continuità con l’orientamento ormai consolidato, rileva che “qualora un soggetto, residente all’estero, abbia dimora in Italia, non trova applicazione l’art. 139 c.p.c.” e che “ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora del destinatario della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove questi dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria”.

Cass., Sez. I Civ., 12 ottobre 2018, n. 25603

Nicolò Izzi – n.izzi@lascalaw.com

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