25.05.2017 Icon

S.U.: procedimento sanzionatorio CONSOB, il dies a quo decorre dalla ricezione dell’atto per il sanzionato

“Il principio della scissione degli effetti tra “notificante” e “notificato” va applicato anche nel caso di atti di un procedimento amministrativo sanzionatorio, non ostando la recettizietà dei medesimi, le volte in cui dalla conoscenza dell’atto decorrano i termini per l’esercizio del diritto di difesa dell’incolpato e, ad un tempo, si verifichi la decadenza della facoltà di proseguire nel procedimento sanzionatorio in caso di mancata comunicazione delle condotte censurate entro un certo termine”.

In questo modo si sono recentemente espresse le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12332 del 17 maggio 2017, emessa a seguito della remissione sollecitata dalla seconda sezione di Cassazione, con ordinanza interlocutoria al Primo Presidente, al fine di chiarire la questione concernente l’eventuale applicazione del principio della scissione degli effetti della notificazione anche al procedimento amministrativo per l’irrogazione di sanzioni da parte della Consob, ai sensi del Testo Unico della Finanza.

Nello specifico, il procedimento in esame trova origine nell’irrogazione, da parte di Consob, di una sanzione amministrativa pecuniaria dell’importo di Euro 2.500.000 (due milioni e cinquecento mila), nonché della sanzione accessoria ex art. 191, comma 3, per la durata di dodici mesi, per la pubblicazione in Internet di un prospetto informativo in assenza della prescritta autorizzazione da parte di Consob.

A seguito della suddetta delibera di irrogazione della sanzione, il soggetto sanzionato ha proposto opposizione davanti alla Corte d’Appello di Roma assumendo, tra l’altro, che la contestazione della Consob non sarebbe stata tempestiva, in quanto da lui ricevuta oltre il termine di centottanta giorni dalla data di accertamento dell’illecito.

Intervenuta sul punto, la Corte di merito ha, tuttavia, respinto l’opposizione ritenendo, invece, tempestiva la contestazione di Consob rilevando in proposito che, in applicazione del principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante ed il notificato, da considerare, come dies a quo ai fini del calcolo dei centottanta giorni per la contestazione, è la data di spedizione dell’atto (avvenuta entro il termine) e non quella di ricezione da parte del destinatario.

Per la cassazione del decreto della Corte d’Appello di Roma ha proposto ricorso il soggetto sanzionato, in relazione al quale, con ordinanza interlocutoria n. 2448 dell’8 febbraio 2016, la seconda sezione della Corte di Cassazione ha quindi rimesso la questione in esame al vaglio delle Sezioni Unite, le quali hanno avuto modo di chiarire che:

“6. – […] la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che il procedimento sanzionatorio di cui [al TUF] è retto dai principi sanciti dalla legge 21 novembre 1981, n. 689 (…), che rappresenta il riferimento legislativo principale dell’intero sistema sanzionatorio amministrativo: da questo discende anche l’applicabilità dell’art. 14 della citata legge n. 689/1981 che, al comma quarto, prevede che, ‘per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti […] il rinvio contenuto nell’art. 14 della legge n. 689/1981 alle modalità previste dal codice di procedura civile consente la notifica a mezzo posta secondo quanto previsto dalla legge 20 novembre 1982 n. 890 e dunque anche dall’art. 4, terzo comma;

  1. 7. – Nell’ambito del procedimento sanzionatorio CONSOB l’atto di contestazione degli addebiti riveste la duplice funzione di comunicare agli interessati gli esatti termini dell’incolpazione e di consentire ai medesimi di svolgere le proprie difese, realizzando così la pienezza del contraddittorio.
  2. 8. – La natura recettizia o meno dell’atto da partecipare […] non è determinante al fine di escludere la separata considerazione degli effetti della fattispecie partecipativa del contenuto dell’atto (l’inizio della fattispecie notificatoria […] fa emergere la permanenza dell’interesse alla realizzazione dell’effetto che con essa si vuole perseguire, impedendo così le eventuali decadenze in cui l’agente in notificazione potrebbe incorrere, non rispettando il termine normativamente posto per l’esercizio del diritto”)
  3. 9. – […] solo il principio della scissione consent[e] di attuare il bilanciamento dell’interesse del notificante a non vedersi imputare conseguente negative per il mancato perfezionamento della fattispecie ‘comunicativa’a causa di fatto di terzi che intervengano nella fase di trasmissione del contenuto dell’atto e di quello del destinatario di non essere impedito nell’esercizio dei propri diritticompiutamente esercitabili solo a seguito dell’acquisita conoscenza (anche se solo legale) del contenuto dell’atto medesimo; invero nei procedimenti amministrativi sanzionatori la commistione tra interessi pubblicistici al perseguimento di condotte illecite e diritto (costituzionalmente e convenzionalmente riconosciuto) alla compiuta difesa dalle incolpazioni non consente di dar prevalenza all’uno piuttosto che all’altro aspetto; è dunque “proporzionale” […] ritenere che il mancato perfezionamento della fattispecie comunicativa, come non può pregiudicare il diritto di difesa dell’incolpato, neppure può determinare decadenza a danno di chi tempestivamente vi ha dato avvio”.

Cass., Sez. Unite Civili 17 maggio 2017, sentenza n. 12332Sabrina Galmarini – s.galmarini@lascalaw.com

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