Proseguiamo l’analisi già cominciata con il Focus pubblicato su Iusletter in data 6 novembre 2018, ed avente ad oggetto gli ultimi orientamenti del Notariato delle Tre Venezie riguardanti le problematiche che coinvolgono le S.r.l.-PMI.
In questa sede si è ritenuto utile approfondire l’orientamento I.N.3, che affronta la tematica dei limiti quantitativi nella creazione di categorie di quote a voto limitato nelle S.r.l.-PMI.
Il Notariato Triveneto, con l’orientamento in commento, ha in prima battuta evidenziato come “nel dettare la norma che ammette le categorie di quote a voto limitato nelle S.r.l.-PMI (art. 26, comma 3, del d.l. n. 179/2012) il legislatore ha sostanzialmente riprodotto per intero la analoga disposizione contenuta nell’art. 2351, comma 2, c.c in materia di S.p.a., fatta eccezione per il limite quantitativo del 50% previsto dall’ultimo periodo di detto comma”.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuno richiamare il testo delle due norme citate, anche per facilitare al lettore una visione d’insieme. Come giustamente sottolineato nell’orientamento I.N.3, infatti, l’art. 26, terzo comma del d.l. n. 179/2012 stabilisce che “l’atto costitutivo delle società di cui al comma 2, anche in deroga all’articolo 2479, quinto comma, del codice civile, può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative” ed è in parte sovrapponibile all’art. 2351 c.c. il quale, a propria volta, prevede come “salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative” fatto salvo per l’assenza del limite previsto dalla norma codicistica, in forza della quale il valore delle azioni di cui all’art. 2351 c.c. non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.
Delineato così il perimetro normativo entro cui si è mosso il Notariato Triveneto, si tratta ora di valutare le possibili conseguenze della mancata riproduzione del limite quantitativo del 50% nell’art. 26, terzo comma del d.l. n. 179/2012.
Come chiarito in sede di presentazione degli orientamenti societari in tema di PMI, per risolvere il problema della possibile applicazione analogica anche alle S.r.l.-PMI dei limiti dettati in materia di azioni, il Notariato ha preso le mosse dalla ratio della limitazione dettata per le S.p.A.. E’ stato così sottolineando, come la stessa sia diretta a garantire che la gestione della società sia affidata, attraverso il voto in assemblea, solo a chi sia titolare di una percentuale importante del capitale sociale, evitando in tal modo il rischio di un’eccessiva concentrazione di potere nelle meni di soci titolati azioni a voto pieno, che però non rappresentino una percentuale significativa del capitale sociale. Tale ratio, ha chiarito il Triveneto, non trova spazio nelle S.r.l.-PMI nelle quali è prevista una maggiore flessibilità nell’attribuzione del potere di nomina dell’organo di gestione, potendo il singolo socio (indipendentemente dalla percentuale di capitale da questo posseduto) essere titolare del potere di nominare l’amministratore unico o tutti i componenti dell’organo di amministrazione, in forza dei particolari diritti ex art. 2468, comma 3, c.c..
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, del Consiglio Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, con il proprio orientamento I.N.3, ha dunque ritenuto che “le S.r.l.-PMI possano creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative in misura anche eccedente il 50% del totale delle partecipazioni”.
Matteo Marciano – m.marciano@lascalaw.com
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