18.03.2021 Icon

M&A: risoluzione o non risoluzione questo è il dilemma

La giurisprudenza pare dilaniata dall’annoso e ormai amletico dubbio relativo alla possibilità di riconoscere all’acquirente di partecipazioni societarie il rimedio risolutorio in caso di violazione delle dichiarazioni e garanzie rese dalla parte venditrice ed aventi ad oggetto il patrimonio sociale e la sua gestione nel periodo antecedente la vendita.

La questione è più che dibattuta in giurisprudenza (e dottrina), soprattutto a seguito dell’ultima sentenza di legittimità sul tema, la quale ha statuito che “Le azioni (e le quote) delle società di capitali costituiscono beni di “secondo grado”, in quanto non sono del tutto distinte e separate dai beni compresi nel patrimonio sociale, e sono rappresentative delle posizioni giuridiche spettanti ai soci in ordine alla gestione ed alla utilizzazione di detti beni, funzionalmente destinati all’esercizio dell’attività sociale; pertanto, i beni compresi nel patrimonio della società non possono essere considerati del tutto estranei all’oggetto del contratto di cessione del trasferimento delle azioni o delle quote di una società di capitali, sia se le parti abbiano fatto espresso riferimento agli stessi, mediante la previsione di specifiche garanzie contrattuali, sia se l’affidamento del cessionario debba ritenersi giustificato alla stregua del principio di buona fede. Ne consegue che la differenza tra l’effettiva consistenza quantitativa del patrimonio sociale rispetto a quella indicata nel contratto, incidendo sulla solidità economica e sulla produttività della società, quindi sul valore delle azioni o delle quote, può integrare la mancanza delle qualità essenziali della cosa, che rende ammissibile la risoluzione del contratto ex art. 1497 c.c., ovvero, qualora i beni siano assolutamente privi della capacità funzionale a soddisfare i bisogni dell’acquirente, quindi “radicalmente diversi” da quelli pattuiti, l’esperimento di un’ordinaria azione di risoluzione ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art. 1495 c.c.” (Cass., n. 22790/2019).

La Corte, dunque, ha dato così reviviscenza ad una corrente di pensiero datata e minoritaria che si pensava superata e che configurava le azioni come beni di secondo grado non del tutto distinti e separati dal patrimonio sociale. Si riconosceva così all’acquirente il diritto di risolvere il contratto di compravendita delle azioni in caso di non veridicità delle dichiarazioni e garanzie aventi ad oggetto la consistenza del patrimonio sociale rese dalla parte venditrice.

Il Tribunale di Milano, tuttavia, con la recente sentenza n. 5765/2020 del 29 settembre 2020, non ha ritenuto di dare seguito ad un tale orientamento giurisprudenziale, ribandendo così l’indirizzo interpretativo maggioritario che aveva trovato il suo più recente adagio nella sentenza della Corte di legittimità n. 7183/2019.

Pertanto, nel contratto di acquisto di partecipazioni societarie, “qualora il giudice di merito abbia accertato che al negozio siano stati collegati dei patti autonomi di garanzia aventi ad oggetto le passività del patrimonio sociale, c.d. business warranties, che non attengono però all’oggetto immediato del negozio, consistente nell’acquisizione della partecipazione sociale, bensì al suo oggetto mediato, rappresentato dalla quota parte del patrimonio sociale che essa rappresenta, tali contratti costituiscono un’autonoma regolamentazione della garanzia e, in caso di inadempimento, deve riconoscersi all’acquirente il diritto a conseguire un indennizzo, e non la possibilità di ottenere la risoluzione del contratto di acquisto delle azioni a causa del difetto di qualità della cosa venduta, secondo la disciplina di cui agli artt. 1495 e 1497 c.c.”.

Il Tribunale di Milano ha dunque aderito al principio, prevalente in giurisprudenza, secondo il quale la cessione delle partecipazioni di una società di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta: le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale – e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione – non sono quindi rilevanti ai fini del contratto di compravendita se non in relazione alla residuale azione di annullamento per errore ai sensi dell’art. 1497 c.c..

Secondo il Tribunale meneghino, e la decisione appare assolutamente condivisibile, eventuali inconsistenze patrimoniali della società target rilevano solo e nei limiti in cui la consistenza patrimoniale della società sia stata garantita dal venditore attraverso le note Representations & Warranties.

Sarà il contratto a dover prevedere i rimedi esperibili in caso di violazione delle dichiarazioni e garanzie rese con lo stesso. In merito, la prassi ormai consolidata vuole che il contratto di compravendita di azioni preveda un rimedio esclusivamente risarcitorio, non sussistendo quindi la possibilità di risolvere il contratto nel caso in cui le Representations & Warranties si dimostrino poi non veritiere. Il rimedio risarcitorio è inoltre generalmente limitato nel suo ammontare e sottoposto a rigidi termini di decadenza.

Il Tribunale ha comunque precisato che, seppure il rimedio risolutivo non sia automatico, “le parti del contratto di cessione ben possono tutelare i propri interessi inserendo apposite clausole di dichiarazioni e garanzie eventualmente anche ad effetto risolutivo”.

Fabio Dalmasso – f.dalmasso@lascalaw.com

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