Se è vero che l’art. 149 del D. Lgs. n. 209 del 2005 introduce un meccanismo di semplificazione in determinati casi di sinistro senza colpa e laddove i danni alla persona siano contenuti nei limiti delle lesioni di lieve entità, consentendo ai danneggiati di rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente alla propria compagnia assicurativa, è altrettanto vero che la procedura di risarcimento diretto non permette di escludere il danneggiante dal relativo giudizio.
È quanto ribadito dalla Cassazione civ. nella recentissima ordinanza n. 42112 del 31 dicembre scorso.
Nel caso in esame un soggetto aveva convenuto in giudizio la propria assicurazione al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura nel corso di un incidente avvenuto a causa del comportamento negligente del conducente dell’altro veicolo che, durante un sorpasso, aveva invaso la corsia opposta.
E sebbene la domanda sia stata accolta sia in primo, sia in secondo grado, la Suprema Corte ha invece ritenuto di dare rilievo al motivo di ricorso sollevato dalla compagnia assicurativa.
Nello specifico, l’assicurazione aveva proposto ricorso contro la sentenza del Tribunale lamentando la violazione della norma relativa al litisconsorzio necessario, in quanto l’attore non aveva provveduto a convenire in giudizio anche il conducente dell’altro mezzo.
Un motivo ritenuto fondato dalla Cassazione che, richiamando anche i propri precedenti in materia, ha ribadito come “nella procedura di risarcimento diretto di cui al D. Lgs. n. 209 del 2005, art. 149, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dallo stesso decreto, art. 144, comma 3”.
Da ciò deriva che, nel caso in cui il proprietario dell’altro veicolo non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ai sensi dell’art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, comporta l’annullamento della sentenza.
Alla luce delle argomentazioni che precedono la Cassazione ha dunque rinviato il giudizio al Giudice di Pace competente, in persona di un diverso magistrato, affinché provveda ad un nuovo giudizio di primo grado, nel rispetto del contraddittorio.
Cass., Sez. VI – 3, Ord., 31 dicembre 2021, n. 42112
Federica Vitucci – f.vitucci@lascalaw.com
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