In base all’art. 85 cod. proc. civ., ciò che priva il difensore della capacità di compiere o ricevere atti, non sono la revoca o la rinuncia di per sé soli, bensì il fatto che alla revoca o alla rinuncia si accompagni la sostituzione del difensore.
Questo il principio confermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6648/2017, pubblicata il 15 marzo 2017.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello territoriale aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto da una società rilevando la tardività della notifica dell’atto introduttivo, poiché la sentenza di primo grado era stata notificata presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado che aveva rifiutato la consegna adducendo di aver rinunciato da tempo al mandato. Avverso detta sentenza l’appellante proponeva ricorso in Cassazione.
La Suprema Corte, nel concludere per il rigetto del ricorso, ha ribadito che le vicende della procura alle liti sono disciplinate dall’art. 85 c.c. in modo diverso rispetto alla disciplina della procura al compimento di atti di diritto sostanziale, in quanto “mentre nella disciplina sostanziale è previsto che chi ha conferito i poteri può revocarli (o chi li ha ricevuti, dismetterli) con efficacia immediata, invece né la revoca né la rinuncia privano – di per se – il difensore della capacità di compiere o di ricevere atti”.
In tal senso, secondo il Collegio di legittimità, il rifiuto del procuratore domiciliatario di ricevere la notifica della sentenza di primo grado sul presupposto della intervenuta rinuncia al mandato, produce gli stessi effetti dell’avvenuta consegna.
Inoltre, osserva la Cassazione riportandosi ai propri precedenti, in siffatta ipotesi non ricorre il presupposto della rimessione in termini giacché il comportamento del difensore integra una circostanza attinente alla patologia del rapporto intercorrente tra la parte in senso sostanziale ed il legale incaricato, che può assumere rilevanza ai fini di un’azione di responsabilità, ma non anche spiegare effetti restitutori all’esterno al fine del compimento di attività precluse.
Cass., Sez. VI, 15 marzo 2017, ordinanza n. 6648 (leggi l’ordinanza)
Federica Falconi – f.falconi@lascalaw.com
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